Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21479 del 27/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1879-2020 proposto da:

M.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELO RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, R.G.N. 4244/2018, depositato il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. M.R. ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Bologna del 2.12.2019, all’esito del procedimento n. 4244/2018, con il quale sono state rigettate le sue domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il richiedente, con atto notificato il 5 febbraio 2021 e ritualmente depositato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il giudizio deve essere, di conseguenza, dichiarato estinto.

2. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

3. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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