LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28408-2019 proposto da:
N.H.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 386/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 08/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1 – N.H.M.M. propone ricorso notificato il 20.9.2019 avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, n. 386/2019, pubblicata l’8 luglio 2019.
Il ricorrente, proveniente dal Pakistan, riferisce la propria vicenda giudiziaria e personale, dichiarando di essere giunto in Italia per fuggire alle persecuzioni subite da parte di una cellula talebana: in Pakistan, svolgendo inizialmente il lavoro di insegnante in una scuola coranica, era stato con l’inganno avviato all’addestramento alla Jihad.
2 – Il ricorrente impugnava innanzi al Tribunale di Perugia il provvedimento di diniego delle forme protezione internazionale da lui richieste (status di rifugiato, o, in subordine, protezione sussidiaria ovvero umanitaria), emesso dalla Commissione territoriale. Il Tribunale disponeva l’audizione del N. il quale confermava quanto già affermato in sede amministrativa. Il Giudice rigettava integralmente il ricorso.
3 – Nell’impugnare la sentenza di primo grado, il ricorrente deduceva di essere sottoposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti o di essere condannato a morte per opera dei fondamentalisti che lo avevano avviato contro la sua volontà all’addestramento alla Jihad, nonchè la condizione di violenza indiscriminata del Pakistan (in riferimento alla protezione sussidiaria).
Argomentava quindi, ai fini della protezione umanitaria, di aver intrapreso un significativo percorso di integrazione.
La Corte d’appello confermava il diniego delle protezioni, affermando che la vicenda riferita dal N. non fosse sostenuta da prove e che fosse contraddittoria, soprattutto perchè il ricorrente, interrogato sugli insegnamenti appresi dagli islamisti per la Jiahd, non li aveva saputi riferire.
Secondo il Giudice del merito inoltre, il ricorrente non avrebbe avuto “un ruolo attivo” nell’istruzione della domanda e avrebbe dovuto porre “ulteriori elementi” a fondamento delle proprie richieste di protezione internazionale. Non ne veniva ammessa una nuova audizione.
La Corte d’appello riteneva inoltre non attendibili (e di comodo) le lettere allegate, asseritamerite provenienti da familiari ed amici del N..
In merito alla sussistenza di un conflitto armato nella regione del Punjab (allegato dal ricorrente), il Giudice territoriale svolgeva una valutazione e – basandosi sul rapporto EASO del 2017, su report del PIPS (Pakistan Institute for Peace Studies) e dell’ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project) – riteneva che l’andamento del conflitto armato in quella zona fosse recessivo.
Il N. propone ricorso avverso detta sentenza enucleando tre motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno ha depositato atto con il quale comunica la sua disponibilità a partecipare alla discussione orale.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
RITENUTO IN DIRITTO
che:
con il primo motivo di ricorso, il N. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 della Direttiva Procedure 2013/32 UE e il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Con le riferite censure si assume violato il dovere di cooperazione (e conseguentemente il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale, per come riconosciuta all’art. 47 della Carta di Nizza), poichè il Giudice dell’appello, dal momento che riteneva non credibili le versioni riferite in primo grado ed in sede territoriale dal ricorrente, avrebbe dovuto nuovamente ascoltarlo.
La Corte territoriale avrebbe inoltre dovuto provvedere ad un accertamento officioso della situazione di rischio riferita dal ricorrente e ritenuta -senza effettive verifiche- inverosimile.
Il motivo è infondato. Il ricorrente è stato ascoltato dal tribunale, che gli ha posto delle domande di approfondimento ed ha ritenuto non credibile la sua versione, dandone conto in motivazione, proprio perchè, non appena si usciva dai limiti di una generica narrazione di alcuni eventi ricorrenti in Pakistan dei quali si ha notizia dalla cronaca internazionale dei giornali, quali il reclutamento da parte dei fondamentalisti dei giovani attraverso le scuole coraniche, le risposte da lui fornite sono state lacunose ed inidonee a dimostrare la veridicità della sua versione, non avendo saputo riferire nulla, benchè sollecitato in tal senso, sugli insegnamenti degli jiadhisti.
A fronte di ciò, non sussisteva un obbligo della corte d’appello di rinnovare l’audizione. Non è viziata infatti la sentenza di merito che ritenga non credibile la versione dei fatti fornita dal ricorrente non avendo rinnovato l’audizione del soggetto che sia stato ascoltato in sede giurisdizionale di primo grado qualora questi non deduca di non aver potuto illustrare specifiche circostanze.
Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto piena tutela: e E’ stato ascoltato dalla Commissione, quindi è stato nuovamente ascoltato del tribunale, che ha motivatamente ritenuto inattendibile la sua storia. La corte d’appello non è obbligata ad eseguire una terza audizione, per poter legittimamente affermare, sulla base di una propria autonoma riconsiderazione del materiale istruttorio legittimamente formatosi in primo grado, che la versione dei fatti fornita dal ricorrente non sia credibile. In questo senso v., recentemente, Cass. n. 8931 del 2020: “Nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13 al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7 e art. 14, lett. b e c, per non aver la Corte d’appello verificato se il Pakistan sia un Paese che possa offrire una effettiva protezione a chi riceva minacce (nello specifico da celle talebane reclutanti giovani combattenti come N., che era fuggito dal loro campo di addestramento).
Il motivo è infondato perchè non attacca in modo congruente il ragionamento decisorio: la corte d’appello non ha provveduto ad indagini officiose sul reclutamento di giovani combattenti in Pakistan perchè non ha creduto alla versione dei fatti fornita dal ricorrente e quindi al fatto stesso che fosse stato reclutato forzatamente, e che sia fuggito per quel motivo e che possa di conseguenza andare incontro ad un rischio di persecuzione personale. Quanto alla ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), ha per contro ricostruito la situazione generale in Pakistan, sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate, ed ha escluso che il livello del conflitto avesse raggiunto la soglia della violenza indiscriminata.
Con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in materia di protezione umanitaria. Si deduce che la Corte d’appello di Perugia abbia valutato la vulnerabilità del Sig. N. sulla base della ritenuta non veridicità delle sue affermazioni, senza piuttosto considerare la condizione di vita e il forte livello di integrazione dello stesso, nonchè la grave instabilità del Pakistan (segnatamente nella zona di provenienza del ricorrente) e la conseguente impossdbilità per il ricorrente di “esplicare in Pakistan quanto raggiunto in Italia” (pag. 13 ric).
Il motivo è inammissibile. La censura non indica appropriatamente il mancato rispetto, da parte della corte d’appello, dei dati normativi di riferimento da tenere in conto ai fini di una corretta valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria nè individua efficacemente i presupposti per la sua concessione. Il ricorrente non censura infatti la mancata considerazione da parte della corte d’appello della esistenza nel suo paese di provenienza di una sistematica violazione dei diritti umani che lo collochi al di sotto del livello minimo incondizionatamente esigibile, nè denuncia che non sia stato adeguatamente tenuto in conto il proprio livello di integrazione, peraltro solo accennato, al fine di effettuare correttamente, sulla base della considerazione dei due termini di comparazione, il giudizio di accertamento di una sua situazione di vulnerabilità personale atta a sconsigliarne il rimpatrio. Si limita ad affermare che la sua condizione attuale in Italia è preferibile a quella che lo attenderebbe o che potrebbe sperare di raggiungere in Pakistan, in tal modo non impostando correttamente i due termini di comparazione in ordine alla cui valutazione avrebbe dovuto denunciare la sussistenza della violazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021