LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 4644/2015 promosso da:
Gea Sistemi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 2, presso lo studio del prof. Avv. Guglielmo Fransoni, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Francesco Padovani in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1285/8/14 della CTR della Toscana, depositata il 26/06/14;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott.ssa REGGIANI ELEONORA;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1285/8/14, depositata il 26/06/2014 la CTR della Toscana Romagna, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, ha accertato maggiori ricavi di quest’ultima per l’anno 2005 pari ad Euro 100.000,00.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione.
L’intimata ha resistito con controricorso, presentando anche ricorso incidentale, fondato su due motivi di impugnazione.
La ricorrente, in pendenza di giudizio, ha depositato istanza di sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018.
Con atto datato 14/08/2019, l’Agenzia delle entrate hq, presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, corredata di documenti, allegando che la contribuente aveva provveduto al versamento di tutte le somme dovute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, avendo la contribuente presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, come si evince dalla copia della relativa istanza, depositata in atti unitamente alla relativa documentazione.
Non vi è agli atti documentazione che provi il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente entro il 31 dicembre 2020 (citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12), avendo, anzi, l’Agenzia delle entrate depositato istanza di estinzione del giudizio, deducendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto versamento di tutte le somme dovute per la definizione agevolata della lite.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13).
3. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’art. 1, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
P.Q.M.
la Corte:
dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione mediante collegamento “da remoto”, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021