LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19154-2020 proposto da:
D.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Giammarino;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– intimato –
avverso il decreto n. cron. 3873/2020 depositato il 29/05/20 del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA LAURA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. D.A., cittadino del Gambia, ricorre con tre motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea nel rigettarne l’impugnazione aveva confermato il provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto alla protezione per ragioni umanitarie, nella ritenuta inattendibilità del racconto reso dal richiedente in fase amministrativa e nella insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta protezione.
2. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. In via preliminare, il ricorrente solleva dubbi di legittimità costituzionale quanto al rito camerale osservato ed alla mancata fissazione da parte del tribunale dell’udienza di comparizione D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis.
Le questioni sono manifestamente infondate dovendo darsi continuità applicativa ai principi affermati da questa Corte in punto di piena compatibilità del rito camerale ex art. 737 c.p.c. previsto per i giudizi in materia di protezione internazionale idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass. n. 17717 del 05/07/2018) e nel resto rilevandosi, quanto all’ulteriore dubbio di legittimità costituzionale, che il tribunale di Napoli, come indicato nella prima pagina del provvedimento impugnato, in premessa, ha provveduto a fissare l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 12 dicembre 2019, in piena osservanza della giurisprudenza di questa Corte che fa obbligo al giudice del merito di fissare l’udienza per la comparizione, a pena di nullità, ma non per questo di procedere all’udizione del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018 cit.; Cass. n. 10786 del 17/04/2019).
4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per la mancata fissazione dell’udienza in Camera di Consiglio anche per la mancata messa a disposizione da parte della commissione territoriale della videoregistrazione dell’audizione del richiedente protezione e il difetto di motivazione per omessa analisi dei mezzi di prova.
Il motivo è infondato avendo il tribunale fissato l’udienza per la comparizione delle parti nei termini secondo i quali la previsione di legge va intesa e viene letta da questa Corte di legittimità (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9-11). Il difetto motivazione è generico e come tale inammissibilmente dedotto, non facendosi carico il ricorrente neppure di indicare per quali contenuti è mancata la prova.
5. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cu è incorso il tribunale di Napoli nel rigettare la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed il diritto alla protezione per motivi umanitaria. Il tribunale non aveva svolto alcun accertamento attuale sulla situazione del Gambia.
5.1. Il motivo è infondato avendo il tribunale provveduto a scrutinare la situazione del Gambia per fonti aggiornate ed ufficiali (Report USDOS – US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2018, A.I. Report 2017/2018; report Easo dicembre 2017).
5.2. Quanto alla protezione umanitaria il tribunale una volta esclusa l’attendibilità del racconto e per essa la condizione di vulnerabilità del richiedente, fondata sulle evidenze personali con corretto richiamo ai principi enunciati da questa Corte (Cass. n. 9304 del 2019), ha poi correttamente sottratto evidenza al tema dell’integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente in Italia (Cass. n. 4455 del 2018), estremo che, nel resto, non è neppure oggetto di deduzione nel motivo di ricorso che, pertanto, nulla aggiunge in termini di efficacia alla contestazione portata sul punto.
6. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale nel negare la protezione sussidiaria per l’ipotesi della violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale.
Come già rilevato, il tribunale ha vagliato la condizione del Paese di provenienza del richiedente secondo fonti aggiornate cosicché nel condotto scrutinio quanto viene ancora contestato nel motivo di ricorso attiene ormai al merito della vicenda in esame, e per il quale, in modo inammissibile, si offrono alternative fonti di diverso contenuto e non riscontri precisi ed univoci che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).
7. Conclusivamente il ricorso è infondato.
Nulla sulle spese non avendo il Ministero, tardivamente costituitosi, articolato difese.
8. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica il rigetto del ricorso, conformemente alla proposta formulata dal Relatore ed in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021