LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1963-2020 proposto da:
D.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato, MARIO NOVELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 14240/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 23/11/2019 R.G.N. 1184/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di A cona, con decreto pubblicato il 23.11.2019, ha respinto il ricorso proposto da J.I., cittadino del *****, proveniente dalla regione del Casamance, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. Il Tribunale ha precisato che:
a) il richiedente – fuggito a causa di attacchi dei ribelli indipendentisti e di questioni relative alla gestione dei suoi terreni – non risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano, né la zona di provenienza (*****), seppur connotata da fenomeni occasionali di banditismo, non presenta più le caratteristiche dell’arruolamento forzato, sussistendo ormai una situazione di tregua stabile a seguito dei negoziati di pace avviati, sin dal 2012, dal Presidente M. con la fazione armata *****, che ha portato alla sottoscrizione, nel dicembre 2017, di un atto di “misure di reciproca fiducia” e alla liberazione, nel gennaio 2018, da parte dell’esercito *****, di due combattenti della suddetta fazione;
b) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché, anche alla luce della situazione socio-politica-economica già evidenziata, non sono state allegate iniziative di integrazione nel territorio italiano;
3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per quattro motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con i primi tre motivi si denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, art. 14, lett. b) e c), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, , avendo, il Tribunale, erroneamente ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal richiedente (dichiarazioni coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso) nonché minimizzato il contesto di sicurezza del paese di provenienza del richiedente risultando da fonti accreditate (sito ***** della Farnesina e report Amnesty International 2015-2016) che in ***** vi è un conflitto a “bassa intensità” tra indipendentisti del movimento ***** e forze governative;
2. con il quarto motivo, concernente la protezione umanitaria, si deduce che il Tribunale ha sottovalutato il tentativo del richiedente di integrarsi nel tessuto sociale italiano frequentando proficuamente corsi di italiano;
3. i primi tre motivi di ricorso sono fondati per quanto di ragione;
4. il Tribunale ha confermato la valutazione già compiuta in prime cure dell’esame delle dichiarazioni del richiedente (concernenti, come il giudice di merito ha sottolineato, una vicenda attinente le aggressioni dei ribelli indipendentisti presenti in ***** e la gestione delle terre coltivate), vagliandole alla luce delle informazioni attendibili ed aggiornate relative al paese di provenienza (Report EASO 2016 pubblicato il 22.3.2017, Report ICRC pubblicato sul sito ***** il 23.5.2017, informativa Minority Rights Group International di novembre 2017, Report Freedom del 5.9.2018; cfr. pagg. 2-4 del decreto impugnato), ritenendole non credibili e comunque inidonee ad integrare i presupposti per la protezione richiesta, considerata l’attuale migliorata situazione conflittuale della regione di provenienza del richiedente;
5. la doglianza relativa alla necessità di procedere ad ulteriore cooperazione istruttoria officiosa risulta peraltro fondata, non avendo il Tribunale adeguatamente e specificamente motivato in ordine alla situazione sociale e politica del Paese di provenienza del richiedente, con particolare riguardo al mancato intervento della polizia locale riguardo alla situazione di sopruso subita nei villaggio di residenza dalla famiglia del D.;
6. in conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, per quanto di ragione, assorbito il quarto, concernente la protezione umanitaria di carattere residuale; il decreto del giudice di merito va cassato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, per quanto di ragione, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021