Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21589 del 28/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35194-2019 proposto da:

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIELLA FERRARONI;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell’avvocato CARLO CICALA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 679/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che il Consorzio “4 BASSO VALDARNO” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Toscana, la quale, riformando una sentenza CTP Pistoia, aveva accolto il ricorso del contribuente R.A. avverso due cartelle di pagamento, con le quali gli era stato chiesto di pagare contributi consortili 2012 e 2013.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il Consorzio “4 BASSO VALDARNO” deduce violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.; violazione artt. 132 e 112 c.p.c., D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 32, comma 1, lett. a); D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e L. n. 69 del 2009, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che l’intimato R.A. si è costituito con controricorso, con il quale ha chiesto in via preliminare dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo egli presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria anzidetta, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10 convertito nella L. n. 136 del 2018 ed avendo proceduto al pagamento delle somme dovute a tale titolo;

che in data 26 aprile 2021 la Cancelleria ha trasmesso istanza di rinvio presentata dall’intimato R.A., in attesa del completamento del pagamento delle rate, che si è impegnato a corrispondere.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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