LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33551-2019 proposto da:
B.S., in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della Sinergie Professionali Srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI P. DA PALESTRINA, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANZETTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANUELA IOVINE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
contro
B.S., in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della Sinergie Professionali Srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI P. DA PALESTRINA, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANZETTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANUELA IOVINE;
– controricorrente all’Incidentale –
avverso la sentenza n. 439/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 04/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. B.S., in proprio e in qualità di ex socio e liquidatore della società estinta Sinergie Professionali srl, proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l’avviso di intimazione, notificato in data 47572016 e il preavviso di iscrizione di ipoteca, notificato il 5/4/2016, fondati su nove cartelle di pagamento, emesse nei confronti del contribuente e relative a tributi erariali della società relativi agli anni di imposta 2005-2009.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l’estinzione, per intervenuta prescrizione della pretesa fiscale relative a quattro cartelle di pagamento.
3. La sentenza veniva impugnata sia dall’Agenzia delle Entrate e, con appello incidentale, dalla contribuente; la Commissione Regionale Tributaria della Regione Piemonte rigettava sia l’appello principale che quello incidentale rilevando: a) che il termine quinquennale di prescrizione si applica, sulla base dell’insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.u. 23397/2016) sia alle sanzioni che ai tributi; b) che, per le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, le pretese fiscali azionate con la richiesta di iscrizione ipotecaria ed in via coattiva con l’avviso di intimazione erano legittime in quanto il contribuente non era estraneo rapporto tributario.
4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituta depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale. La contribuente ha depositato memoria illustrativa
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo B.S. denuncia la violazione o falsa applicazione 2495 c.c., si sostiene che la contribuente non può essere tenuta a rispondere dei debiti erariali della società Sinergie Professionali srl, cancellata dal Registro delle Imprese, in qualità di ex socia, poiché era necessaria la dimostrazione da parte dell’Ufficio dell’intervenuta riscossione di residuo attivo dal bilancio di liquidazione circostanza che non si è verificata; la ricorrente sostiene di non poter rispondere dei debiti della società neanche in veste di ex liquidatore poiché l’Ufficio non aveva dimostrato la condotta colposa nell’adempimento delle operazioni di liquidazione.
2. La causa, non ponendosi in termini dell’immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte, dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021