LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34649-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAROFALO 81, presso lo studio dell’avvocato FIAMMETTA FAGIOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FERRI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 726/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate notificava in data 24.12.2013 a C.N. avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, con cui determinava per l’anno 2008 un maggior reddito di impresa e un maggior valore della produzione netta di Euro 395.634,76.
Il contribuente impugnava detto avviso avanti alla CTP di Modena che con sentenza n. 750/2015 lo accoglieva parzialmente fatta eccezione per la parte relativa alla sanzione.
La decisione veniva gravata dall’Ufficio avanti alla CTR dell’Emilia Romagna che con sentenza n. 726/2019 respingeva l’appello.
Il Giudice di appello, sulla premessa che la contestazione riguardava la cessione di alcuni beni senza emissione della relativa fattura e che, in seguito alla procedura per adesione, il contribuente aveva documentato la regolare fatturazione dei beni contestati in parte nell’anno 2008 ed in parte nel 2009 e che l’Ufficio aveva riconosciuto la correttezza della ricostruzione operata sulle vendite ma si rifiutava di applicare ai componenti positivi o negativi di reddito per la non esatta imputazione in base al principio di competenza per via della preesistenza di un contenzioso afferente ad anni precedenti, riteneva sulla base delle Circolari 23E/2012 e 31E/2012 invocate dall’appellato la possibilità di rettificare le componenti negative o positive di reddito non imputate correttamente in base al principio della competenza con l’applicazione delle sole sanzioni.
Sosteneva che l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria non supportata da alcuna previsione nella suddetta circolare doveva considerarsi lesiva del divieto di doppia imposizione.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria.
La proposta notificata alle parti non ha formulato alcuna conclusione in merito al ricorso incidentale e che pertanto è necessario rinviare il precedente procedimento al fine di procedere ad una nuova proposta.
PQM
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo per formulare nuova proposta.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021