Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21593 del 28/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33382-2019 proposto da:

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

C.A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3431/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

Il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno in persona del commissario M.C., come sopra rappresentato e difeso, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in contenzioso su impugnazione da parte di C.A.C. di invito al pagamento per tributi locali anno 2016, per Euro 711,59, in relazione al contributo di bonifica per terreni e fabbricati, ha rigettato l’appello del Consorzio.

La CTR, premesso che l’avviso notificato al contribuente rinviava al piano di classifica vigente – approvato dalla giunta regionale e pubblicato sul BURC, che fissa i criteri di estimo per la determinazione del beneficio consortile per il territorio di competenza – ha ritenuto che la questione attinesse all’onere della prova del vantaggio tratto dal fondo per effetto delle opere svolte dal Consorzio, con conseguente legittimità dell’atto impositivo, data la mancanza di prova contraria da parte del contribuente.

Tuttavia, dopo tale premessa, ha poi ritenuto illegittima nel merito la pretesa, potendo nella fattispecie trovare applicazione le leggi regionali che prevedono l’esenzione del pagamento del tributo per gli utenti tenuti all’obbligo del versamento della tariffa per il servizio di fognatura e per la raccolta delle acque meteoriche, in base alla prova fornita dal contribuente, allacciato da oltre 20 anni alla rete fognaria del Comune di *****. Peraltro lo stesso Consorzio con comunicato stampa, aveva nel 2018 dichiarato l’esclusione dal perimetro di contribuenza dei centri urbani attrezzati con la pubblica fognatura.

Il contribuente è rimasto intimato

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso il Consorzio di bonifica deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 155, comma 3, e della L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13, violazione art. 860 c.c., e R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11, e L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 12, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato non costituisce causa di esenzione dal versamento degli ordinari contributi di bonifica, ex R.D. n. 215 del 1933, trattandosi di pagamento afferente a titolo diverso.

Considerato che in mancanza di precedenti specifici, non ricorrono, i presupposti per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rimette gli atti alla Quinta sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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