Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21594 del 28/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34682-2019 proposto da:

ROMA CAPITALE, *****, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE N. 21, presso gli Uffici DELL’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ROSSI;

– ricorrente –

contro

GRUPPO ODP PUBBLICITA’ SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2182/16/82019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

Roma Capitale, in persona della Sindaca pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha accolto l’appello della Gruppo ODP pubblicità srl in relazione a impugnazione di avviso di accertamento per la differenza asseritamente dovuta per il canone unico degli impianti pubblicitari, anno 2021 (anno 2012).

La CTR, preso atto che nella Banca dati del servizio affissioni erano stati inseriti una serie di impianti da parte della società contribuente, ma che questa aveva dimostrato che erano stati effettivamente realizzati impianti in numero inferiore rispetto al dichiarato, sulla base della documentazione prodotta, non smentita da parte del Comune, ha ritenuto tassabili solo gli impianti effettivamente esistenti, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 62, che statuisce l’assoggettabilità a canone delle iniziative pubblicitarie che “incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente”. Pertanto “solo per gli impianti realizzati è possibile esigere il relativo canone, non essendo sufficiente la richiesta e “ottenimento dell’autorizzazione, se poi non seguite dalla effettiva installazione”.

La società è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1999, art. 62 (rectius: 1997) e del reg. in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni n. 50 del 2014 di Roma Capitale e delle delib. della giunta n. 113 del 2013 e n. 425 del 2013 ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Considerato che in mancanza di precedenti specifici, non ricorrono i presupposti per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rimette gli atti alla Quinta sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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