LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11178-2016 proposto da:
R.A.G., R.G., I.G., rappresentati e difesi dagli avv.ti ALESSANDRO SAVI, CRISTINA MI GLIORELLI;
– ricorrenti –
contro
R.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5951/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
– I.G., R.G. e R.A.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d’appello di Roma nella causa di divisione intrapresa dagli attuali ricorrenti nei confronti di R.M.;
– il ricorso è proposto sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria;
– R.M. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
– il ricorso deve essere dichiarato improcedibile d’ufficio per la mancata produzione – prescritta, sotto espressa comminatoria di tale sanzione processuale, dall’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 2, – della “copia autentica della sentenza… impugnata”;
– ribadito, in ordine a tale disposizione, il principio secondo cui “la produzione di copia incompleta, della sentenza Impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per Cassazione solo quando… non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a base della pronuncia” (Cass. n. 3254/2005), nel caso va evidenziato che della sentenza impugnata, composta di nove pagine, risultano esibite le pagine 1, 3, 5, 7, 9, mancando le pagine 2, 4, 6, e 8;
– la prima pagina contiene l’intestazione e l’ultima parte del dispositivo;
– tale carenza non consente assolutamente di determinare “l’oggetto della controversia e le ragioni poste a base della pronuncia” e, di conseguenza, di valutare il fondamento delle censure opposte dai ricorrenti;
– si ritiene di sottolineare che recenti precedenti di questa Corte, in applicazione del medesimo principio, hanno considerato superabili omissioni circoscritte, riguardanti la produzione di una singola pagina del provvedimento impugnato (Cass. n. 14347/2020) ovvero del solo svolgimento del processo (Cass. n. 14426/2018);
– nel caso di specie, invece, la carenza è di ben altra gravità, riguardando non solo una (presumibile) ampia parte dello svolgimento del processo, ma anche oltre la metà della motivazione;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
– nulla sulle spese;
– ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021