Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2162 del 01/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9883/2019 proposto da:

AVIOINTERIORS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4743/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2019 R.G.N. 989/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.1.2019, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Aviointeriors s.p.a. avverso il verbale di accertamento e il successivo avviso di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di contributi omessi per sgravi indebitamente fruiti in assenza dei presupposti di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8;

che avverso tale pronuncia Aviointeriors s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito pronunciato sull’eccezione relativa all’inammissibilità del motivo di appello dell’INPS volto a contestare la sussistenza, in specie, dei presupposti di fatto per l’operatività della L. n. 223 del 1991, art. 8;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 345 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale accolto l’eccezione dell’INPS relativa all’insussistenza dei presupposti di fatto per l’operatività della L. n. 223 del 1991, art. 8, che era stata proposta solo in appello;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto non provati i presupposti di fatto per l’applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, nonostante l’avvenuta produzione in giudizio delle visure camerali riguardanti le imprese coinvolte nel contratto di affitto e nella successiva retrocessione dell’azienda, da cui si evinceva che i soci erano differenti;

che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di anomalie nella risoluzione del contratto di affitto e la mancanza di chiarezza circa le modalità della successiva retrocessione;

che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 2556 c.c. e della L. n. 223 del 1991, art. 4, per avere la Corte di merito ritenuto che l’impresa cedente avesse avviato la procedura di mobilità prima della risoluzione del contratto di affitto;

che, con il sesto motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale affermato il suo obbligo di corrispondere i contributi relativi al periodo febbraio-maggio 2011, nonostante che il contratto di affitto d’azienda avesse avuto inizio dal giorno 23.2.2011;

che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte;

che, al riguardo, va premesso che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione connessa a una prospettata tesi difensiva o di un’eccezione di nullità ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio, quando debba ritenersi che tali questioni o eccezioni siano state esaminate e decise (sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza) in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza, fermo restando che il mancato esame da parte del giudice, pur sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (così espressamente Cass. n. 13649 del 2005, cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 11844 del 2006 e 7406 del 2014);

che, ciò posto, le censure di parte ricorrente sono infondate, avendo i giudici di merito correttamente ritenuto a carico dell’odierna ricorrente l’onere della prova dei requisiti costitutivi del diritto agli sgravi L. n. 223 del 1991, ex art. 8 (cfr. pag. 5 della motivazione, dove il richiamo a Cass. n. 9140 del 2018), e non potendo porsi per una mera difesa, quale deve ritenersi la contestazione della sussistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, alcun problema di tardività e inammissibilità della deduzione in grado di appello, trattandosi pur sempre di circostanze attinenti alla sussistenza stessa del diritto, la cui mancanza è rilevabile ex officio (giurisprudenza costante fin da Cass. S.U. n. 1099 del 1998);

che il terzo, il quarto e il quinto motivo possono parimenti essere trattati congiuntamente, in considerazione del tenore delle censure avanzate nei confronti della sentenza impugnata, e sono viceversa inammissibili, tutti pretendendo di rimettere in discussione, indipendentemente dal riferimento operato nella rubrica a presunte violazioni di legge, l’accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali in ordine alla natura fittizia delle operazioni societarie precorse tra l’odierna ricorrente e AGW s.r.l., che è questione di merito non denunziabile in questa sede di legittimità fuori dall’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla quale esorbita l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 2014, Cass. n. 27415 del 2018);

che non miglior sorte merita il sesto motivo, dal momento che la Corte di merito ha affermato sul punto che “la quantificazione è stata effettuata sulla base delle denunce Unimens effettuate da Aviointeriors, quindi proprio per i periodi nei quali essa ha ammesso essere stato in corso l’affitto” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), di talchè, non misurandosi la censura con tale ratio decidendi, non può che darsi continuità al principio di diritto secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016 e 24765 del 2017);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 15.200,00, di cui Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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