Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21634 del 28/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26730-2019 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MORETTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 780/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2019.

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata da S.I. alias I.S., cittadino del *****, la sentenza n. 780/2019 della Corte di Appello di Milano.

Il ricorso è fondato su tre motivi e non è resistito con controricorso dall’Amministrazione intimata (che ha svolto solo atto di mera costituzione).

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o della protezione sussidiaria o umanitaria.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.

Quest’ultimo respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Parte ricorrente sostiene col motivo la tesi per cui la Corte territoriale avrebbe, in particolare, “posto alla base della decisione un timore diverso da quello riferito dal ricorrente”.

Tuttavia non viene adeguatamente esplicitato di qual timore si trattava nella fattispecie, né viene allegato come e quando – in precedenza – detto elemento fu oggetto di apposite deduzioni difensive.

Il motivo e’, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 3 cit. e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8).

Con il motivo si deduce, in sostanza, una omessa acquisizione di informazioni precise e aggiornate sulla situazione nel *****, paese di origine del richiedente protezione.

La sentenza impugnata (p. 2) ha evidenziato che “il richiedente non abbia fatto alcun accenno a scopi terroristici” sottesi all’azione di organizzazione (*****), peraltro risultante attiva per azioni legate all’indipendentismo e non al terrorismo.

La stessa sentenza ha, poi, fatto esplicito riferimento alle più recenti fonti COI (Country of Origin Information).

Parte ricorrente non si raffronta neppure con tale ratio decidendi. Il motivo e’, pertanto, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si lamenta la violazione di legge “per aver la Corte di appello posto alla base della decisione un timore diverso da quello riferito dal ricorrente”.

Il motivo, in assenza di ogni altra adeguata prospettazione e dell’indicazione dei parametri normativi processuali e sostanziali, ripete doglianza analoga a quella in precedenza già esaminata sub 1..

Pertanto (e per lo stesso ordine di ragioni) anche il motivo qui esaminato va ritenuto inammissibile.

4.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato – nel suo complesso -inammissibile.

5.- Nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio atteso il mancato svolgimento di rituali difese, con controricorso, ad opera della parte intimata.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando -allo stato- il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472