Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21638 del 28/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25103-2019 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6221/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

RILEVATO

che:

e’ stato impugnato da B.B., cittadino della *****, il decreto n. 6221/2019 del Tribunale di Milano.

Il ricorso è fondato su due motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico e della protezione sussidiaria o umanitaria.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.

Quest’ultimo respingeva l’impugnazione con il decreto oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. n. 286 del 1998, art. 5 e dell’art. 10 Cost., comma 3.

La doglianza è inammissibile sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che permette la censura dell’omessa valutazione di uno specifico e determinante in fatto o atto o documento e non di altro (al riguardo non può che richiamarsi il dictum di cui alla nota pronuncia Cass. S.U., Sent. 7 Aprile 2014, n. 8053).

Il motivo, poi, segnala un preteso errore commesso dal giudice del merito e relativo alla mancata applicazione del c.d. “diritto vivente”, il tutto con riferimento a Cass. 4455/2018.

Tuttavia, nella concreta ipotesi per cui è giudizio, vi è stata la valutazione della concreta situazione del ricorrente, pure sotto l’aspetto comparativo.

Il motivo e’, perciò, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La doglianza è inammissibile sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per le stesse ragioni e con riguardo alla stessa giurisprudenza già citate sub 1..

La lamentata violazione di legge, proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ricalca – in sostanza – la medesima doglianza di cui al primo motivo, ma con specifico riferimento alla pretesa necessità di una “personalizzazione” della valutazione, anche nell’ipotesi e dando per ammesso lo svolgimento della suddetta valutazione comparativa.

La doglianza, pur suggestiva, esula del tutto dai normali parametri normativi previsti dalla legge ed osservata nella concreta fattispecie.

Il motivo e’, perciò, inammissibile.

3.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto, non risultando – allo stato – il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione controricorrente determinate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472