LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sezione –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32344/2020 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con ordinanza 27 febbraio 2020 (sul ricorso in T.G. 1029 del 2016) nella causa tra:
B.F.;
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO, in persona del l.r.p.t.;
– resistente non costituito in questa fase –
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, il quale chiede che la Suprema Corte, in camera di consiglio, in accoglimento della richiesta del TAR Campania, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. con ricorso in riassunzione a seguito di sentenza del Tribunale di Nola 23.11.2015, n. 2944 dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, B.F. impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il provvedimento n. 10036 dell’1 dicembre 2008 con cui l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio (PARCO) gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 5.450,68 oltre accessori, richiesta emessa a seguito dell’esecuzione in danno adottata per l’inottemperanza all’ordinanza (n. 7 del 17 marzo 1997 del medesimo ente) di demolizione di manufatto abusivo, comprensiva dell’ordine di ripristino;
2. in particolare, B. esponeva circostanze esplicitamente sottese all’emanazione del provvedimento impugnato, così indicando di essere solo nudo proprietario di un fondo, utilizzato in via esclusiva da un terzo usufruttuario, prospettando, accanto a pregiudizi dalla demolizione intervenuta (oggetto poi di altro giudizio), il difetto di legittimazione passiva, i limiti motivazionali dell’ordinanza contestata, accanto a profili di incompletezza procedurale, la prescrizione del credito;
3. con ordinanza di data 27 febbraio 2020, il TAR Campania, premetteva che: a) la controversia ineriva ad un’ingiunzione di pagamento resa R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ex art. 3, per la cui impugnazione era proponibile l’opposizione avanti al giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32; b) non era posto invero in discussione il provvedimento amministrativo, dovendosi solo accertare il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese da essa sostenute per darvi esecuzione, in sostituzione dell’obbligato inerte;
4. lo stesso TAR ha così ritenuto che: a) il diritto della P.A. al predetto rimborso aveva ad oggetto una prestazione patrimoniale, regolata dalle comuni norme sul diritto di credito ed involgente, per l’opposta ingiunzione fiscale, la giurisdizione del giudice ordinario; b) prendendo atto, tuttavia, che il Tribunale di Nola aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, andavano investite d’ufficio queste Sezioni Unite per una pronuncia “sul conflitto negativo di giurisdizione” prima di procedere alla trattazione nel merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. ritengono queste Sezioni Unite la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; la contestazione sopravvissuta alla riassunzione operata da B. avanti al TAR Campania ha per oggetto la negata sussistenza di un credito di rimborso, quale avanzato dall’ente parco, per i lavori di demolizione prestati dalla stessa P.A. in sostituzione rispetto agli obblighi, non ottemperati dall’ingiunto e così essa incentrandosi, in ogni profilo, sulla spettanza o meno del credito da esecuzione in danno;
2. in adesione alle stesse conclusioni svolte dal Procuratore generale, si riconosce nella vicenda una classe di fattispecie che già queste Sezioni Unite hanno deciso regolando la giurisdizione in favore del giudice ordinario, facendo applicazione del principio, cui va data continuità, per cui tale spettanza è da riferirsi alla controversia relativa al recupero delle spese per l’effettuazione d’ufficio da parte della pubblica amministrazione di opere oggetto di ordinanza rimasta ineseguita dal destinatario; può invero tuttora affermarsi che “indipendentemente… dallo strumento prescelto dall’amministrazione per detto recupero (procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal R.D. n. 639 del 1910), la natura della posizione soggettiva incisa dall’ordinanza… non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell’amministrazione per le spese affrontate a seguito dell’inerzia del destinatario dell’ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell’amministrazione ad essere rimborsata, per avere effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all’obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento”; si tratta cioè di diritto soggettivo estraneo all’ambito dei diritti patrimoniali conseguenziali, la cui cognizione sarebbe rimessa al giudice amministrativo e che invece attengono al risarcimento dei danni subiti dal privato a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, diversamente dai “diritti di credito dell’amministrazione nei confronti del soggetto privato” (Cass. s.u. 16611/2006);
3. il principio è infatti declinabile ogni qual volta il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese sostenute abbia ad oggetto una prestazione patrimoniale di natura civilistica, regolato pertanto “dalle comuni norme sui diritti di credito” (Cass. 11937/2012); si tratta d’indirizzo più di recente con chiarezza espresso proprio in tema di ingiunzione fiscale R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, nel senso della appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie relative alla “riscossione delle somme occorse per la cd. esecuzione in danno”, venendo in evidenza un’obbligazione di diritto privato che trova esclusivo presupposto nell’inerzia dell’obbligato all’esecuzione dell’ordinanza (nella specie, contingibile e urgente) e “nel conseguente esercizio del potere sostitutivo della P.A.”, senza che sia posto in discussione il provvedimento amministrativo, trattandosi soltanto di accertare il diritto della P.A. al rimborso delle spese sostenute (Cass. s.u. 22756/2018);
il conflitto negativo sollevato va dunque risolto con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale sono rimesse le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, avanti a cui rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021