LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sezione –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18813/2020 proposto da:
D.F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA STASI e FEDERICA CAROPRESE;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA STATO;
– controricorrente –
e AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 194/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di FOGGIA;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale chiede di integrarsi il contraddittorio nei confronti di D.F.A..
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Il 19 gennaio 1995 si aprì la successione di Toma Maria. Con sentenza in data 9 maggio 2008 la commissione tributaria regionale della Puglia, sez. di Foggia, respinse gli appelli, principale dell’agenzia delle entrate e incidentale degli eredi D.F.- D.F.A. e D.F.G.-, avverso la decisione della commissione tributaria provinciale che aveva accolto le opposizioni degli eredi medesimi contro l’avviso di liquidazione notificato l’8 marzo 1999. Con tale avviso l’amministrazione aveva liquidato la maggiore imposta su un valore imponibile dichiarato di Lire 2.242.200.000 e irrogato la sanzione pecuniaria per ritardata presentazione dell’ultima di tre dichiarazioni di successione in funzione integrativa di quella originaria.
Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 1972/2015, ha riformato la sentenza della CTR Puglia, in accoglimento del ricorso proposto dall’Ufficio, rinviando ad altra sezione della CTR Puglia. Successivamente, D.F.G. e D.F.A. proponevano innanzi alla CTP di Foggia ricorso avverso la cartella di pagamento n. ***** con la quale l’Agenzia delle entrate aveva chiesto il pagamento di imposta di registro, sanzioni ed accessori, sostenendo vari vizi dell’atto e, fra gli altri, l’intervenuta prescrizione della pretesa, in relazione al decorso di oltre 25 anni dalla denunzia di successione, risalente al 1995.
A tale ricorso si opponeva l’Agenzia delle entrate-Riscossione, mentre l’Agenzia delle entrate di Foggia, quale interveniente volontaria eccepiva la piena tempestività della cartella, derivando le somme dalla sentenza di questa Corte n. 1972/2015, visto che nessuna della parti aveva riassunto il giudizio, derivando pertanto dallo scadere del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza anzidetta il decorso della prescrizione.
D.F.G. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo a queste Sezioni Unite che sia determinata la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente all’eccezione sollevata con riguardo all’intervenuta prescrizione del credito azionato dall’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha preliminarmente eccepito la disintegrità del contraddittorio nel presente regolamento di giurisdizione, non risultando il ricorso notificato all’altra parte ricorrente nel giudizio di merito – D.F.A. – ed ha insistito per la declaratoria di giurisdizione del giudice tributario, in considerazione dei principi espressi da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 7822/2020, dovendosi ricondurre alla giurisdizione del giudice tributario tutti quei fatti, compresi la prescrizione, incidenti sulla pretesa fiscale purché si siano verificati fino alla notificazione della cartella di pagamento, se validamente avvenuta, ovvero fino al primo atto esecutivo con cui il contribuente sia venuto a conoscenza del credito tributario, in caso di notificazione nulla, mancante o inesistente. Secondo la controricorrente nel caso di specie la prescrizione non sarebbe maturata prima della notifica della cartella di pagamento, poiché la definitività dell’avviso di accertamento, in caso di mancata riassunzione del giudizio, prenderebbe luogo dalla consumazione del termine utile per la riassunzione. Il che renderebbe tempestiva la cartella di pagamento riprendendo vigore un nuovo termine di prescrizione decennale. Senza dire che il fatto impeditivo della prescrizione, nella stessa ricostruzione della parte ricorrente, avrebbe preso luogo in epoca anteriore alla notifica della cartella, radicando in questo modo la giurisdizione del g.o..
L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’integrazione del contraddittorio con la parte privata non evocata nel presente regolamento, sussistendo interesse alla definizione della questione di giurisdizione ancorché non sollevata innanzi al giudice di merito.
La ricorrente ha depositato memoria.
Va premesso che non si pone questione alcuna in ordine alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’altra parte privata presente nel giudizio promosso innanzi alla CTP di Foggia inizialmente non evocata nel presente giudizio dalla ricorrente, avendo quest’ultima provveduto a notificare il regolamento preventivo di giurisdizione a D.F.A., documentandolo mediante la produzione della relata di notifica a mezzo PEC.
Ciò posto, risultando indiscutibile l’interesse della ricorrente alla decisione del regolamento preventivo di giurisdizione, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario rispetto alla questione relativa alla prescrizione della pretesa fiscale prospettata nel corso del giudizio di merito.
Giova ricordare che sulla questione di giurisdizione qui all’esame delle Sezioni Unite si innestano due complementari principi, espressi di recente.
Per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass.S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “…non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà – soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni…)”.
Sulla base di tale indirizzo, la ricorrente vorrebbe desumere la giurisdizione del giudice ordinario nel caso qui in esame, essendo il giudice ordinario l’unico naturalmente competente ad accertare l’esistenza di eventi estintivi del credito ed a svolgere la verifica dell’attualità del diritto dell’ente creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Per altro verso e più correttamente, l’Agenzia delle entrate riscossione, ha invece richiamato altro precedente di queste Sezioni Unite – Cass. S.U.,14 aprile 2020, n. 7822 – che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata. A tale conclusioni queste Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, queste SU hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57, di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie la doglianza proposta dalla ricorrente nel giudizio di merito, concernente la prescrizione della pretesa fiscale, si colloca indubbiamente a monte della notifica della cartella e attiene, poi, nel merito, agli effetti prodotti dalla mancata riassunzione del giudizio che questa Corte ha definito con l’annullamento della sentenza della CTR Puglia sull’avviso di liquidazione e sul rinvio disposto ad altra sezione della CTR medesima che, stando a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate Riscossione, non sarebbe stato riassunto,. Ed è proprio su tale assunto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha richiamato i principi consolidati espressi da questa Corte in ordine alla decorrenza della prescrizione in caso di definitività dell’atto tributario conseguente alla mancata riassunzione del giudizio di impugnazione dalla data di estinzione del giudizio (Cass. n. 23502/2016, Cass. n. 276306/2017, Cass. n. 17251/2021, Cass. n. 15212/2021, Cass. n. 10288/2021).
Ora, impregiudicato il merito della questione relativa al decorso del termine in relazione ala mancata riassunzione del giudizio, non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione agitata dalla ricorrente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica della cartella della quale ultima la ricorrente, come risulta dalla esposizione del regolamento preventivo, non ha contestato la ritualità o validità della notifica e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della cartella medesima.
Ne consegue la giurisdizione del giudice tributario sulla questione relativa alla prescrizione della pretesa azionata nei confronti di D.F.G..
Il regime delle spese va rinviato al giudice dichiarato dotato di competenza giurisdizionale.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale rimette le parti anche per il regime delle spese, sulla questione relativa alla prescrizione della pretesa azionata nei confronti di D.F.G..
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021