Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21680 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12775-2017 proposto da:

COMUNE OTTANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL FIORITA 90, presso lo studio dell’avvocato LILLI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBERIO MAURO;

– ricorrente –

contro

CORSTYRENE ITALIE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTABELLA presso lo studio dell’avvocato LAVITOLA LEONARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIREDDA ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 355/2016 della COMM. TRIB. REG. SARDEGNA, depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 355/2016, depositata il 12 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l’appello di Corstyrene Italie S.r.l. così pronunciando in integrale riforma della decisione di primo grado che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente per il periodo di imposta 2007;

– il giudice del gravame ha ritenuto che:

– “in maniera del tutto arbitraria” il Comune di Ottana aveva deliberato l’assimilazione a quelli urbani dei rifiuti prodotti dalla contribuente in quanto venivano in rilievo rifiuti industriali rispetto ai quali vigeva il divieto di una siffatta assimilazione (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68);

– come dedotto dall’appellante, le superfici tassabili, in quanto produttive di rifiuti solidi urbani, si estendevano per 242 mq. e comprendevano “uffici, bagni, sala mensa e officina”, nel residuo emergendo la produzione di rifiuti industriali;

– “analoga problematica relativa all’anno 2006” era stata definita dalla Commissione tributaria provinciale di Nuoro con sentenza passata in giudicato;

2. – il Comune di Ottana ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– Corstyrene Italie S.r.l. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva disapplicato la deliberazione (n. 46 del 1998) di assimilazione dei rifiuti speciali in difetto di allegazione di vizi di legittimità da parte della contribuente;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 18, 21 e 57, al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, ed alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, sull’assunto che, avuto riguardo alla rimodulazione della pertinente disciplina, il divieto di assimilazione dei rifiuti industriali doveva ritenersi venuto meno a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, alla cui stregua tale assimilazione ai rifiuti urbani risultava legittima in relazione ai criteri posti dalla deliberazione del 27 luglio 1984;

2. – in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di giudicato esterno svolta dalla controricorrente con riferimento alla sentenza, n. 141 del 2009, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Nuoro ha annullato analoga cartella relativa alla Tarsu dovuta per l’anno 2006;

– in tema di efficacia ultrattiva del giudicato, le Sezioni Unite della Corte hanno, difatti, rilevato che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.”; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.” (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675);

– e, nella fattispecie, viene, per l’appunto, in rilievo la modificabilità nel tempo dei presupposti impositivi e, così, la considerazione di elementi della fattispecie impositiva che risultano variabili da periodo a periodo;

3. – tanto premesso, rileva la Corte che il secondo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento del primo, – è fondato e va accolto;

3.1 – come rilevato dalla Corte, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, nella vigenza della TARSU (D.Lgs. n. 507 del 1993), una volta venuta meno l’assimilazione disposta ex lege (L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39, comma 1) dei rifiuti speciali (“indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 5, nonché gli accessori per l’informatica”) ai rifiuti urbani, per effetto della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, c. 3, ha trovato piena applicazione il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; ne consegue che, a partire dall’annualità d’imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in difetto delle quali indicazioni trova applicazione l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 (Cass., 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., 7 agosto 2008, n. 21342; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21469; Cass., 10 settembre 2004, n. 18303);

– venuta meno l’assimilazione per effetto di legge statale, il comune aveva la potestà di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani e, nella fattispecie, ciò ha fatto con la (allegata) Delib. N. 46 del 1998 nella quale, in ordine alla quantità, “si dichiara che la assimilazione si intende effettuata nei limiti delle quantità di rifiuti urbani avviati alla raccolta ed allo smaltimento”;

4. – la gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto (sub 3.1).

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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