Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21687 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20287/2015 R.G. proposto da:

TIM s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Ezio Palmarini e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Dario Martella al largo di Torre Argentina n. 11;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 1994/52/15 depositata il 02/03/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/02/2021 dal Consigliere Succio Roberto.

RILEVATO E CONSIDERATO che:

– come si evince dalla documentazione in atti, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. “rottamazione cartelle”), di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, depositando anche la documentazione attestante l’integrale pagamento del dovuto;

– che pertanto sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

– che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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