Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21695 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17686-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

HOTEL ADLER THERMAE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato SEBASTIANO MAURIZIO MESSINA e GERHARD BRANDSTATTER giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e HOTEL ADLER GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 06/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del TRENTINO ALTO ADIGE, depositata il 9/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dei Trentino Alto Adige aveva parzialmente accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e incidentale delle società Hotel Adler Thermae S.r.L. e Hotel Adler Gmbh avverso la sentenza n. 47/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano, con cui erano stati parzialmente accolti i ricorsi presentati dalle contribuenti avverso cartella di pagamento e avvisi di accertamento IVA IRAP IRES 2005, 2007, 2008;

le società contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

CONSIDERATO

Che:

1.1. Le contribuenti hanno proposto istanza, con allegata documentazione, di sospensione e successivamente di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al medesimo articolo, comma 13, va dichiarata l’estinzione del giudizio;

1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 6, comma 13, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi a seguito di riconvocazione, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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