LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14189/2015 R.G. proposto da:
Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Fidelio, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’avv. Marcello Magnano di San Lio per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Azienda Agricola Avicarne s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Taranto ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Aldebaran, 21 per procura speciale a margine del controricorso.
– controricorrente –
e nei confronti di:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente successivo –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 388/18/15 depositata il 29.01.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.4.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
RITENUTO IN FATTO
Azienda Agricola Avicarne s.p.a. impugnava tre cartelle di pagamento conseguenti all’iscrizione a ruolo della somma di Euro 5.570,73 per Irpef, Ilor ed Iva dovute per gli anni di imposta 1991 e 1992. Sosteneva la contribuente la nullità o l’inesistenza della notifica, la prescrizione della pretesa e la decadenza dall’iscrizione a ruolo per aver il concessionario notificato tardivamente la cartella. La commissione tributaria provinciale di Ragusa accoglieva parzialmente il ricorso sul presupposto che, in esecuzione della normativa emergenziale relativa al sisma ‘90, l’amministrazione poteva iscrivere a ruolo solo il 10% dei tributi pretesi e compensava le spese del giudizio.
Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 388/18/15 depositata il 29.1.2015 lo accoglieva sul rilievo che i provvedimenti di sospensione del pagamento delle imposte dovute dai contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 verificatosi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa non erano automatici e che l’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057 operava soltanto nei confronti di quei soggetti che ne avevano fatto richiesta depositando apposita domanda di sospensione; poiché la contribuente non aveva formulato tale richiesta, l’amministrazione era incorsa in decadenza.
Quanto alla regolamentazione delle spese la CTR ha condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della contribuente delle spese del primo grado del giudizio; ha compensato le spese del primo grado tra l’Azienda Agricola e il concessionario; ha condannato l’Agenzia delle entrate e Serit Sicilia s.p.a in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.
2. Avverso la sentenza della CTR Riscossione Sicilia s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Con ricorso per cassazione successivamente notificato l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a un motivo.
La contribuente resiste ad entrambi i ricorsi con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, da esaminarsi preliminarmente, si deduce la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 388 del 2000, art. 138.
L’Ufficio lamenta che la sospensione prevista dall’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, opera automaticamente ed erga omnes; ne consegue la soggezione del contribuente alla speciale disciplina introdotta dall’art. 138, comma 3, sicché il termine di decadenza per la notifica delle cartella sarebbe stato quello del 31 dicembre 2009.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui ” In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’O.M. per il coordinamento della protezione civile, 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990 – che ha disposto la sospensione dei “termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (…) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell’accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali” – è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicché l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari” (Cass. n. 2434 del 31/01/2017; Cass. n. 9891 del 05/05/2011).
Va poi considerato che la L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2, ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali di cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni a ruolo da rendere esecutive entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro il 31 dicembre 2009.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il nuovo termine decadenziale previsto dalla L. n. 388 del 2000, comma 3, non può che essere riferito all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti per effetto della richiesta di regolarizzazione previsto dalla stessa norma, comma 1, (Cass. n. 7274 del 27/03/2014). Ne consegue che nel caso di specie, in assenza di prova che il contribuente abbia inteso avvalersi della regolarizzazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 3, non si applica la proroga fino al 31 dicembre 2009 per l’iscrizione a ruolo e la decadenza era già maturata al momento della notifica delle cartella per cui è causa, effettuata nel 2006.
2. Con il motivo di ricorso Riscossione Sicilia s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. comma 1, e dell’art. 92c.p.c., dell’art. 118 att. c.p.c., e dell’art. 11 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che la CTR aveva e erroneamente posto anche a suo carico la condanna alle spese processuali, sebbene nessuna soccombenza potesse esserle addebitata atteso che, in grado di appello, nessun rilievo era stato mosso alle determinazione della CTP che aveva ritenuto la regolarità delle notifiche degli atti di competenza del concessionario.
La censura non è fondata.
Il più recente e ormai consolidato orientamento di questa Corte, al quale si ritiene di aderire, ha affermato che “pur essendo stato in passato riconosciuto, in una fattispecie analoga, che l’agente della riscossione, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo, ed ai relativi vizi procedimentali e/o notificatori, non deve risentirne negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale, ed in particolare per ciò che concerne la condanna alle spese processuali (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385) ritiene il collegio di condividere sul punto il recente arresto di Cass. 11 luglio 2016, n. 14125 (ma si veda anche Cass. n. 17502 del 2016 e n. 21391 del 2016), secondo cui l’agente deve rispondere, nei confronti dell’opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall’esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell’esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali” (da ultimo Cass. 24774/2018).
I ricorsi devono essere, pertanto, rigettati.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente Riscossione Sicilia s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre all’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021