LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24021/2017 proposto da:
FEDERCONSUMATORI ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI LORENZO;
– ricorrente –
contro
N.M.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MONICA SAVANNA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 557/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/06/2017 R.G.N. 526/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
PREMESSO Che:
1. con sentenza 1 giugno 2017 (notificata il 1 agosto 2017), la Corte d’appello di L’Aquila condannava Federconsorzi Abruzzo a corrispondere a N.M.R. le somme contrattualmente dovute, a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive e T.f.r., per il periodo lavorativo dal 6 aprile 2007 al 3 luglio 2013, parametrate all’inquadramento nella categoria B1 dal 6 aprile 2007 al 6 aprile 2009, nella categoria B2 dal 6 aprile 2009 al 6 aprile 2011 e nella categoria B3 dal 6 aprile 2011 al 3 luglio 2013, secondo il CCNL per i lavoratori dipendenti delle associazioni, oltre accessori di legge: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande;
2. a motivo della decisione la Corte territoriale escludeva la prova di un rapporto di subordinazione tra le parti per il periodo dal 10 maggio 2004 al 5 aprile 2007, disponendo la conversione, in assenza di uno specifico progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, del relativo contratto di collaborazione stipulato tra le parti il 6 aprile 2007, ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. cit.;
3. avverso tale sentenza, con atto notificato il 30 settembre (6 ottobre) 2017, Federconsorzi Abruzzo ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso;
4. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia personalmente sottoscritto ed accettato dalla controricorrente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti.
CONSIDERATO
Che:
1. sussistono i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., u.c.;
2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte;
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021