LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18066/2017 proposto da:
SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOCIETA’ COOPERATIVA, (già SICURITALIA SAI SOCIETA’ COOPERATIVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI GRANATO;
– ricorrenti –
contro
T.C., A.M.T. – AZIENDA MOBILITA’ TRASPORTI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 425/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/01/2017 R.G.N. 106/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza dell’11 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova e accoglieva la domanda proposta da T.C. nei confronti della Securitalia Servizi Fiduciari Soc. Coop. e della AMT – Azienda Mobilità Trasporti S.p.A., avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive maturate nell’ambito del rapporto intercorso con la società cooperativa Securitalia Servizi Fiduciari presso la quale il T., proveniente per passaggio diretto dalla Sistemi e Servizi S.r.l., era impiegato, non più quale lavoratore subordinato ma come socio lavoratore, per l’esecuzione dell’appalto alla cooperativa assegnato dalla AMT S.p.A. per l’esecuzione del servizio di portierato ed altri servizi accessori, essendo stato attribuito al T. il trattamento economico e normativo di cui ai contratti collettivi applicati dalla Società cooperativa, “Commercio Cisal” prima e “Portieri e Custodi” poi, inferiore a quello di cui al CCNL “Pulizie e multiservizi” che in precedenza disciplinava il suo rapporto di lavoro, con condanna della Società cooperativa al pagamento delle predette differenze come quantificate dal T.;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, pur non avendo il primo giudice pronunziato circa l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio che la Società cooperativa assumeva fondato su una precedente pronunzia dello stesso Tribunale che aveva dichiarato la legittimità dell’accertamento della DTL avente ad oggetto l’applicazione del CCNL Multiservizi ma relativamente ad un periodo anteriore a quello dedotto in causa, la sentenza di prime cure contenesse tutte le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali il Tribunale aveva dichiarato il diritto dei soci lavoratori all’applicazione del predetto CCNL, ragioni correttamente fondate sul D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, in base al quale l’affidatario dell’appalto è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, altrettanto correttamente individuati alla stregua della L. n. 31 del 2008, art. 7, comma 4, ma altresì della L. n. 142 del 2001, art. 3, comma 1 e art. 6, nei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria ed anche, laddove migliorativi, quelli territoriali, nella specie dati dal CCNL Multiservizi e relativi accordi integrativi, sicchè legittimamente risultava riconosciuto al T. il trattamento economico e normativo complessivamente risultante spettante in base ai predetti contratti;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc. Coop., affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale sia il T. sia la AMT S.p.A., pur intimati, non hanno svolto alcuna difesa;
che, nelle more dell’udienza di discussione, la Società cooperativa ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in relazione al quale il Collegio, dato atto, dichiara l’estinzione del processo senza attribuzione delle spese per non aver svolto gli intimati alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021