LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17035/2014 proposto da:
M.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Mazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Carlo Geronimo Caria in Roma, Viale Parioli n. 24;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Marchese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Domenico Comito in Roma, Via Di Ripetta n. 121;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/6/13 della Commissione tributaria Regionale della Calabria, sez. di Reggio Calabria, depositata il 20/12/2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.
RITENUTO
Che:
1. La Commissione tributaria regionale (CTR) della Calabria, sezione staccata di Regio Calabria, con sentenza n. 196/6/13, depositata il 20/12/2013, confermava, ad eccezione della statuizione relativa alle spese di giudizio, la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso l’estratto del ruolo relativo a 42 cartelle di pagamento dichiarandolo inammissibile quanto a 3 cartelle, in quanto mai notificate al contribuente, e infondato per le restanti 39, non sussistendo il lamentato vizio di notifica delle relative cartelle.
2. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. Equitalia Sud s.p.a. ha depositato controricorso.
4. In prossimità della camera di consiglio parte controricorrente depositava memoria.
CONSIDERATO
che 1. Con il primo motivo M.D. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 100 c.p.c..
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 620 del 1973, art. 26, comma 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.
Il ricorrente censura la sentenza della CTR laddove ha affermato l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento avvenuta dal citato D.P.R. n. 620 del 1973, ex art. 26, assumendo all’uopo rilievo il deposito in atti degli avvisi di ricevimento, in copia conforme all’originale, delle relative raccomandate. Tale affermazione si porrebbe in contrasto con le disposizioni sopra indicate in quanto non avrebbe tenuto conto dell’obbligo facente capo all’Amministrazione di depositare l’originale delle singole cartelle.
3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della CTR circa l’intervenuta prescrizione delle cartelle 4. In via preliminare deve rilevarsi che con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio parte controricorrente dava atto che per parte delle cartelle oggetto di giudizio si era provveduto, del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 4, conv in L. n. 136 del 2018, al loro annullamento e, per le restanti, il contribuente aveva proposto istanze di adesione alla definizione agevolata con le quali, tra l’altro, assumeva l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; istanze accolte dalla contro ricorrente.
In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 è possibile pervenire, come richiesto dalla controricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.
2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021