Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21727 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincen – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 20685 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

TZIMET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Silvia Pansieri dall’avv. Edoardo Savino e dall’Avv. Rita Gradara nel cui studio in Roma, Largo Somalia, n. 67, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 375/22/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata il 09.02.2015;

udita nella camera di consiglio del 14.05.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia ha confermato quella resa dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia in data 14.4.2014 con la seguente motivazione che si riporta integralmente, al netto del sintetico svolgimento del processo riportato in calce al provvedimento:

“Timez s.p.a. ricorreva avverso l’avviso di accertamento IVA ed altro anno 2009. L’accertamento trae origine da una verifica fiscale del Nucleo PT di Pavia sulla base delle indagini anche di ordine penale, per false fatturazioni. A questo punto gravava sulla contribuente la prova della totale infondatezza della pretesa erariale. Nella fattispecie, poi emergono una serie di utilizzatori soggetti ad una ordinanza di custodia cautelare risultati amministratori di fatto di svariate società emittenti. Tali elementi già avrebbero dovuto sollevare serie perplessità sulle società emittenti. La Timez, pertanto, aveva tutti gli elementi per riconoscere che non aveva a che fare con imprese note e conosciute ma con vere e proprie scatole vuote”.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente articolando cinque motivi.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione apparente per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La contribuente lamenta che la CTR ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sul fatto che gli amministratori delle società fornitrici hanno subito dei provvedimenti limitativi della libertà personale (peraltro, proprio a seguito delle verifiche per le quali è causa) trascurando, completamente l’esame delle difese di parte.

I giudici di merito hanno così reso una motivazione meramente apodittica, priva di ogni esplicita giustificazione e perciò lacunosa ed avulsa dalle argomentazioni sviluppate dalla contribuente nei propri scritti difensivi.

L’apparenza della motivazione si desume dal riferimento al possesso, da parte della società, di “tutti gli elementi per” comprendere che aveva contrattato con una “scatola vuota”, con l’omissione dell’indicazione di quali fossero tali elementi.

Le espressioni contenute nella sentenza non integrano, pertanto, i requisiti richiesti dall’art. 132 c.p.c. affinché possa parlarsi di “motivazione” della sentenza.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere omesso di pronunciare sull’eccezione di infondatezza nel merito delle contestazioni di inesistenza delle operazioni oggetto di accertamento.

A tale proposito viene riportato graficamente il contenuto dell’eccezione proposta con l’atto di appello.

3. Il terzo motivo riguarda il vizio di cui al combinato disposto ex art. 112 ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia in ordine all’eccezione subordinata di infondatezza dei recuperi in materia di IVA.

Sul punto la contribuente evidenzia di avere proposto eccezioni relative alla mancanza di qualsiasi sottrazione di imposta per l’assoggettamento al regime del reverse charge, nonché alla prova della buona fede a fronte della mancata produzione di contrarie evidenze da parte dell’Ufficio.

4. Con il quarto motivo di ricorso viene eccepita l’omessa pronuncia sull’eccezione subordinata di oggettiva esistenza di una parte delle operazioni e di applicabilità dello ius superveniens.

In particolare, anche in appello, la contribuente ha svolto eccezioni in punto di oggettiva esistenza delle operazioni documentate dalla pesatura delle merci acquistate invocando l’applicabilità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2.

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR posto a fondamento della decisione gli elementi di prova prodotti dalle parti.

In particolare, il ricorrente lamenta l’omessa considerazione di tutto il materiale istruttorio costituito da documentazione attestante l’effettività delle operazioni intercorse con i fornitori Metalscraps s.r.l. ed Alluplast s.r.l..

6. E’ fondato il primo motivo del ricorso.

La motivazione della sentenza della CTR è meramente apparente sostanziandosi in un provvedimento privo dei requisiti indicati dall’art. 132 c.p.c. e, con specifico riferimento al processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

Pur graficamente esistente, la sentenza impugnata presenta quelle gravi criticità che ne rendono impossibile la comprensibilità del procedimento logico giuridico che ha condotto all’adozione della decisione ivi contenuta.

Non è dato individuare l’oggetto della pretesa tributaria verso la contribuente, essendo del tutto generico il riferimento all'”accertamento IVA ed altro anno 2009", avendo omesso la CTR, altresì, di indicare la natura delle “false fatturazioni” accertate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Pavia.

Il riferimento alla natura di “scatole vuote” delle società contraenti non è certamente idoneo a comprendere la natura delle contestazioni, così come il richiamo al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della ricorrente.

Il percorso argomentativo seguito dalla CTR si presta, sostanzialmente ad essere utilizzato, per una serie indistinta di cause aventi ad oggetto operazioni (soggettivamente o oggettivamente, è del tutto irrilevante) inesistenti nelle quali siano state svolte indagini di natura penale.

Non vi è alcun riferimento al caso concreto (se non quello generico alla natura dell’imposta ed al relativo anno), all’indicazione degli elementi fattuali posti a base della ripresa fiscale ed alle argomentazioni di diritto (sia pure “succinta”, per come richiesto dalle norme processuali citate) poste a fondamento della deliberazione.

Totalmente pretermesse le richieste delle parti e le motivazioni poste a fondamento delle rispettive domande.

Ne’ può dirsi che vi sia una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado che, pur essendo stata menzionata, non è stata oggetto di alcun richiamo.

Non è dato, pertanto, apprezzare quale sia stato il percorso che ha portato i giudici di merito alla decisione impugnata e quali siano state le prove esaminate e sulla base delle quali è stata resa la pronuncia.

6.1. Nella più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, a seguito delle modifiche introdotte al vizio di cui all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, che ha determinato la riduzione al c.d. “minimo costituzionale ” del vizio motivazionale denunciabile in sede di legittimità è stato affermato che “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un., n. 8053 del 7 aprile 2014) e precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. sez. un., n. 22232 del 3 novembre 2016).

7. In applicazione di tale principio, ribadito da numerosi successivi arresti (fra cui Cass. sez. 4, n. 3819 del 14 febbraio 2020; Cass. sez. 1, n. 13248 del 30 giugno 2020; Cass. sez. 5, n. 13977, del 23 maggio 20199) deve essere accolto il primo motivo e, previo assorbimento degli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo giudizio che tenga conto delle argomentazioni sviluppate dalle parti nel contraddittorio processuale, oltre che per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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