LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25880-2016 proposto da:
ALDO MORO 82 SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO TARANTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1291/2016 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. la società cooperativa Aldo Moro 82 ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’impugnazione di essa ricorrente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle entrate in revoca di agevolazioni della L. n. 388 del 2000, ex art. 33;
2. l’Agenzia delle entrate depositava controricorso;
3. in data 31 maggio 2019, la contribuente documentava, ai fini della sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019, di aver presentato istanza di adesione alla procedura per la definizione agevolata della lite ai sensi del medesimo art. 6 e di aver effettuato il pagamento della prima rata della somma dovuta;
4. con istanza in data 7 maggio 2021 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio documentando il pagamento dell’intera somma dovuta e l’avvenuta notifica all’Agenzia delle entrate sia dell’istanza sia degli atti attestanti il pagamento eseguito;
5. considerato quanto precede, visto altresì il ridetto D.L., comma 13, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021