Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21751 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29164-2018 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ***** presso il SIG.

G.L., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PARILLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositate il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere COSENTINO ANTONELLO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITID DELLA DECISIONE Il sig. R.F. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione del decreto della corte d’appello di Perugia, che ha dichiarato improponibile la domanda dallo stesso formulata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze di condanna al pagamento di un equo indennizzo la L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo istaurato nel 2004 innanzi al Tar Lazio (n. 88/2004).

La Corte di appello ha giudicato improponibile la domanda di equa riparazione ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 104 del 2010 (applicabile ratione temporis) al procedimento in esame, introdotto in data 24.11.2011) sull’assunto clic nel giudizio non fosse stata depositata l’istanza di prelievo.

Con il primo motivo di ricorso – riferito alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 114 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – il ricorrente deduce che la corte territoriale, nell’affermare che “Non risulta depositata l’istanza di prelievo” (pg. 1 decreto imputato), avrebbe stravolto il significato delle risultanze probatorie, risultando agli atti l’avvenuto deposito tanto dell’istanza di fissazione dell’udienza in data 8.01.04 quanto di quella di prelievo in data 11.11.09.

Con il secondo motivo di ricorso – riferito all’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5 – il ricorrente deduce, in via subordinata rispetto alla prima doglianza, che la corte d’appello, nel dichiarare improponibile il ricorso sull’assunto dell’omesso deposito dell’istanza di prelievo, avrebbe trascurato un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, ossia l’avvenuta presentazione, nell’ambito del giudizio presupposto, di formale istanza di prelievo ai sensi del R.D. n. 642 del 1907, art. 51; ciò risulterebbe, si argomenta nel mezzo di impugnazione, dalla scheda denominata “Dettaglio del ricorso” relativa al giudizio iscritto al n. 88/2004 pendente innanzi al Tar Lazio, dalla copia dell’istanza risultante agli atti e dalla nota prot. 1138 del 29.01.18 a firma del Dirigente della Prima Sezione del TAR Lazio.

Con il terzo motivo – riferito alla violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 e dell’art. 738 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – si rileva che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, il ricorrente ha l’onere di allegare gli elementi fumali relativi al giudizio presupposto, quali la data di inizio, quella di chiusura e l’oggetto d(1 contendere, e gli altri dati relativi alla sua posizione nel processo, essendo invece rimesso al potere d’iniziativa del giudice acquisire gli atti relativi al giudizio presupposto allo scopo di verificare la detta violazione. La corte territoriale avrebbe dunque errato. argomenta il ricorrente, nel rigettare la domanda sul rilievo di carenze probatorie superabili con l’esercizio del suddetto potere.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, come novellato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, dell’allegato 4 e dal D.Lgs. correttivo n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli art. 6, par. 1, artt. 13 e 46, par. 1, della CEDU, nella parte in cui, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 e per la loro intera durata, subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata dei giudizi amministrativi alla previa presentazione dell’istanza di prelievo. Il ricorrente richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte EDU, che ha ritenuto che l’inammissibilità automatica dei ricorsi per equa riparazione, basata unicamente sull’omessa presentazione dell’istanza di prelievo, privi il cittadino della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente, ostacolando l’effettività della tutela giurisdizionale (caso Olivieri c/ Italia 22.02.2016).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha spiegato difese in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 22 ottobre 2020, per 12 quale non sono state depositate memorie.

I primi tre motivi di ricorso contestano l’accertamento della corte d’appello in ordine all’inesistenza dell’istanza di prelievo ed il quarto solleva la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, che, per i giudizi promossi dal 16 settembre 2010, sancisce l’improponibilità integrale della domanda in conseguenza della mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

Nel senso dell’accoglimento del ricorso, con assorbimento di tutti i motivi, risulti dirimente la pronuncia della Corte Costituzionale n. 34/2019, che ha dichiarato l’incostituzionalità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come novellato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, rendendo non necessaria, ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione, la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto. Si veda in tal senso Cass. sent. n. 21709/2019: “In relazione all’irragionevole durata dei processi amministrativi già pendenti alla data del 16 settembre 2010 e non soggetti alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, nella formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come novellato dal D. Lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di unga sopravvenuta carena o di non serietà dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quanti, dell’indennizzo”.

Il ricorso va pertanto accolto e l’impugnato decreto va cassato con rinvio alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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