LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2001-2019 proposto da:
B.F., B.G., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro 2020 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 2644/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO IN FATTO
CHE:
M., G. e B.F., in proprio e nella qualità di eredi di B.E. e di S.G., ricorrono in cassazione avverso il Decreto 6 giugno 2018, n. 2644, con cui la Corte d’appello di Perugia ha condannato il Ministero della giustizia a pagare in favore dei ricorrenti Euro 5.375 pro quota ereditaria ed Euro 2.210 in proprio a ciascuno, quale equa riparazione per l’irragionevole durata della causa che ha visto quale parte il de cuius B.E..
Il Ministero della giustizia si è costituito decorso il termine di cui all’art. 370 c.p.c., “al fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio e ai fini della partecipazione della discussione in pubblica udienza”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 6, par. 1 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 6, artt. 112 e 132 c.p.c.”: la Corte d’appello, dopo avere indicato che i ricorrenti si erano costituiti nel giudizio presupposto di primo grado, ha poi nello stesso decreto affermato che le parti ricorrenti hanno affrontato il solo giudizio di appello.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello dopo avere premesso (v. p. 5 del decreto impugnato) che, a seguito del decesso di B.E., i suoi eredi si costituivano nel giudizio di primo grado, all’udienza del 25 maggio 1992 (il giudizio di primo grado, iniziato nel gennaio 1976, si chiudeva con l’emissione della sentenza n. 15896 del 2004), ha poi affermato che “le parti ricorrenti hanno affrontato il solo giudizio di appello dal 13 gennaio 2005 fino alla sentenza emessa il 7 giugno 2011”.
2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo (che contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 6 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 6, artt. 112 e 132 c.p.c.” in ordine al quantum liquidato) e del terzo motivo (che fa valere “violazione o falsa applicazione degli artt. 1123,1226,1227 e 2056 c.c., la L. n. 370 del 1999, art. 11 e D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 112 e 132 c.p.c.” per il riconoscimento dei soli interessi moratori e non di quelli compensativi).
3. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021
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