Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21754 del 29/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18335-2019 proposto da:

F.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4938/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO IN FATTO

CHE:

F.H. ricorre in cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Roma 12 dicembre 2018, n. 4938, che ha rigettato l’opposizione avverso il decreto della medesima Corte che aveva respinto il ricorso da egli proposto per ottenere l’equa riparazione del danno causato dall’irragionevole durata del processo volto ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall’illecito trattenimento in un centro di permanenza temporanea.

L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e mancata applicazione degli art. 5, commi 2-bis e 4-bis, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 4, nonché del regolamento UE n. 603/2013, in merito all’obbligo di procedere all’assunzione dei rilievi foto-dattiloscopicì”: la Corte d’appello di Roma ha ritenuto di non potere accogliere la domanda di equa riparazione proposta da F.H. in quanto persisterebbe “il dubbio sulla corrispondenza fra la persona la quale è stata parte del giudizio presupposto e l’odierno opponente, onerato della prova della identità”, così omettendo di valutare la “reale portata dell’oggettivo valore probatorio dei rilievi dattiloscopici in atti”.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello rileva come l’attore del giudizio presupposto abbia dichiarato nell’atto di citazione, con dichiarazione mai rettificata nel corso del procedimento, di chiamarsi F.H., nato a *****, con un certo codice fiscale; il ricorrente del presente giudizio si è invece identificato come F.H., nato a *****, con un differente codice fiscale.

A fronte non di una semplice traslitterazione del nome e del cognome, ma di diversi luoghi, date di nascita e codici fiscali, la Corte d’appello ha osservato, in relazione ai rilievi dattiloscopici prodotti in causa, che questi possono comprovare l’identità della persona che ad essi si è sottoposta, ma non, in via diretta o con almeno un buon grado di probabilità, l’identità dell’attore del giudizio presupposto, non sottoposto a rilievi dattiloscopici in quel giudizio, e ha così correttamente concluso per il mancato accoglimento dell’opposizione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472