LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18744-2019 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS;
– ricorrente –
contro
INDUSTRIE CARTARIE T. SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato SANDRO DE MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CANARI VENTURI;
– controricorrente –
contro
ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
IL CASTELLO SERVICE SRL, TU.FA., UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 32694/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
CHE:
M.M. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., avverso la sentenza n. 32694 del 2018 con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario proposto dal medesimo M. e dalla madre, R.G., nei confronti della società cooperativa, Il Castello Service srl, e delle altre parti indicate in epigrafe;
dinanzi alla Corte di legittimità era stata impugnata la decisione della Corte di appello di Firenze che, pur avendo accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dall’infortunio sul lavoro occorso al M., aveva riconosciuto e liquidato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali solo a far data dal dispositivo della sentenza e sino al definitivo soddisfo;
la Corte, con la pronuncia qui impugnata, ha giudicato l’unico motivo di ricorso “inammissibile per difetto di autosufficienza”; in particolare, dopo avere osservato che l’obbligazione risarcitoria derivante da un illecito “anche extracontrattuale” come quello relativo ad un infortunio sul lavoro, costituendo un debito di valore, deve essere liquidata tenendo conto non solo dell’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito ma (tenendo conto) anche “della necessità di ristorare il creditore della mancata disponibilità della stessa (id est: della somma di denaro) nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, così che oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati anche gli interessi cd. compensativi (…)” ha, poi, nel concreto, ritenuto impedita detta determinazione, in difetto di una sufficiente indicazione degli atti processuali necessari allo scrutinio del vizio denunciato;
al giudizio di revocazione, articolato in due motivi, hanno resistito, ciascuna con controricorso, Allianz S.p.A e Industrie Cartarie T. S.p.A., restando, invece, intimate le altre parti indicate in epigrafe;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
Allianz S.p.A. ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo, l’errore percettivo della Corte è dedotto in relazione al fatto che il Giudice di legittimità avrebbe ritenuto l’obbligazione risarcitoria scaturente esclusivamente da illecito extracontrattuale e non anche – come risultava per tabulas dalle pagine 6 e 7 della sentenza della corte di appello – da responsabilità contrattuale, ex 1218 c.c., della datrice di lavoro. In tal modo la Corte di cassazione sarebbe incorsa in una svista, non pronunciandosi, d’ufficio, sulla richiesta degli interessi compensativi, eventualmente anche ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;
con il secondo motivo, l’errore di fatto è individuato nell’avere la Corte presupposto erroneamente che la parte non avesse depositato, unitamente al ricorso di legittimità, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e per aver ricollegato, a detta omissione, l’impossibilità procedurale di valutare il vizio. La Corte, infatti, non avrebbe considerato il deposito, con il ricorso in cassazione, del fascicolo di primo grado;
i motivi possono congiuntamente esaminarsi, presentando analoghi profili di inammissibilità;
per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass. n. 442 del 2018, Cass. n. 6405 del 2018; Cass. n. 4456 del 2015; in motiv., Cass., sez. un., n. 5906 del 2020);
l’errore revocatorio deve, dunque, avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve, inoltre, essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata “con certezza di segno opposto” (nei termini, Cass. n. 5197 del 2002; successivamente, ex plurimis, in motivaz. Cass. n. 19240 del 2011; Cass. n. 4050 del 2016);
l’errore di fatto, invece, non è mai ravvisabile nell’ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento degli atti processuali ed e’, quindi, esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (tra le molte, Cass. n. 6405 del 2018 cit.; Cass. n. 22171 del 2010; in motiv., Cass., sez. un., n. 8984 del 2018);
in questa prospettiva, è stata esclusa la ricorrenza di un errore revocatorio, nel preteso errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (Cass. n. 11657 del 2006), nel preteso errore in punto di individuazione delle questioni oggetto dei motivi del ricorso (Cass. n. 5086 del 2008), nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi (Cass. n. 9533 del 2006) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076 del 2008), così come, infine, nel preteso errore sull’esistenza, o meno, di una censura (Cass. n. 24369 del 2009);
con specifico riferimento al giudizio di ammissibilità dei motivi di ricorso, espresso in relazione agli oneri di specificazione desumibili dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 6, l’impossibilità di configurare “errore revocatorio (…) sulla violazione del “principio di autosufficienza” in ordine a uno dei motivi di ricorso” (Cass. n. 14608 del 2007; conf. Cass. n. 9835 del 2012; Cass. n. 20635 del 2017) è stata sostenuta osservando che “eventuali errori o incompletezze della menzionata attività di disamina (…) attengono (sempre) (…) alla valutazione ed al giudizio in ordine al contenuto del ricorso (…) non (…) oggetto del rimedio straordinario della revocazione concesso solo per errori di fatto propriamente detti” (in motivazione, Cass. n. 14608 cit.);
alla stregua di tali riassuntive indicazioni, emerge chiaramente come la parte ricorrente non faccia valere alcun errore percettivo nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata e cioè con riferimento a un “fatto” risultante in modo incontrovertibile dagli atti o da essi positivamente escluso;
in modo evidente, le censure involgono questioni estranee alla logica del rimedio revocatorio; esse, infatti, investono l’attività di inquadramento e apprezzamento giuridico della fattispecie dedotta in causa e la valutazione resa dai giudici di legittimità in ordine alla compiutezza del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle parti controricorrenti, come da dispositivo; nulla deve provvedersi in relazione alle parti intimate, in difetto di attività difensiva;
va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 2500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021