LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CESARE Umberto Luigi – Presidente –
Dott. SCOTTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8866/2019 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n. 23, presso lo studio dell’avvocato Crisci Simonetta che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno *****, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 1 2, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO.
OSSERVATO che nel quinto motivo di ricorso, recante censura al decreto impugnato nella parte in cui negò la sussistenza dei presupposti per la concessione al ricorrente della protezione umanitaria (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile ratione temporis al caso di specie), è implicata la seguente questione di diritto di particolare importanza, il cui esame è stato rimesso alle Sezioni Unite della Corte con ordinanza interlocutoria 11 dicembre 2010, n. 28316: “configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili a esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159/2019, quando sia stato allegato e accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del Paese di origine non eziologicamente a essa ricollegabili”;
che si manifesta opportuno rinviare la decisione sul ricorso al tempo successivo alla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite su tale questione di diritto.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima Sezione civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021