LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16241/2020 proposto da:
N.R., elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto, 12 presso lo studio dell’avvocato Grispo Marco che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’interno *****;
– intimato –
Ministero Interno, in pers. del Ministero p.t. rapp. e difeso ex legge dall’Avv.ra Generale Stato Dom. in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 787/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 24/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 da CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza nr 787/2019 ha rigettato la domanda di N.R., cittadino pakistano per carenza dei relativi presupposti.
N.R. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non resiste il Ministero degli Interni.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 5.
Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,7,14,16 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con un terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio per non avere la Corte considerato l’attuale situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine e per non aver dato il giusto rilievo all’accertata integrazione lavorativa del richiedente.
Va rilevato che, con l’ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020, depositata 11 dicembre 2020, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto “la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad ess diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”.
Poiché il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la medesima questione, avendo il ricorrente dedotto di essere meritevole della protezione umanitaria invocata in ragione del livello di integrazione sociale raggiunto in Italia tanto essendo sintomatico di un suo effettivo radicamento in Italia, ritiene il Collegio necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021