Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21774 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17419/2020 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato in Agliana, via Don Lorenzo Milani nr 28 presso lo studio del difensore Avv. Manuela Guzzo che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno *****, in pers. del Ministero p.t. rapp. e difeso dall’Avv.ra Gen. Stato dom. in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 768/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 da CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza nr 768/2019 ha rigettato la domanda di protezione internazionale, sussidiaria e di protezione umanitaria presentata da A.U., cittadino pakistano per carenza dei relativi presupposti. A.U. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non resiste il Ministero degli Interni.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. della Convenzione di Ginevra del 28.71951, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,7 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per omessa decisione sulla domanda ex art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto non coerente e credibile il racconto del ricorrente sulla base di una motivazione apparente; omesso esame di un fatto decisivo.

Si sostiene che la Corte di appello, al pari del Tribunale, si sarebbe soffermato su particolari irrilevanti del racconto senza tenere conto dell’onere della prova attenuato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in materia di protezione internazionale e della documentazione prodotta.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il giudice distrettuale al fine di negare il riconoscimento della protezione sussidiaria escluso l’esistenza in Pakistan di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ed internazionale-omessa istruttoria.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte di appello riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria.

Si lamenta in particolare che la Corte non avrebbe dato il giusto rilievo all’integrazione lavorativa del richiedente che aveva documentato l’esistenza di un rapporto di lavoro della durata di cinque anni.

Va rilevato che, con l’ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020, depositata l’11 dicembre 2020, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto “la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”.

Poiché il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la medesima questione, avendo il ricorrente dedotto di essere meritevole della protezione umanitaria invocata in ragione del livello di integrazione sociale raggiunto in Italia tanto essendo sintomatico di un suo effettivo radicamento in Italia, ritiene il Collegio necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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