LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18283-2019 proposto da:
C.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato PIER FRANCESCO MAZZINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;
– controricorrente –
contro
CA.ED., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, B.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7699/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
1.- C.C.C. ha citato in giudizio Ca.Ed., l’INAIL e la Groupama Assicurazioni, ed ha narrato di essere stato deliberatamente investito dal Ca., per ragioni sentimentali: il ricorrente si era fermato a discutere con la sua fidanzata, onde avere spiegazioni della decisione di costei di interrompere la relazione, quando, giunto il Ca. alla guida di una Mercedes, e fatta salire a bordo la ragazza, ha travolto deliberatamente il C., provocandogli la frattura del femore. Il ricorrente è stato soccorso e ricoverato in ospedale; ha poi sporto denuncia, da cui è scaturito un procedimento penale a carico del Ca., ed ha iniziato verso costui, la compagnia di assicurazione e l’Inail, un giudizio civile per il risarcimento dei danni.
2.- Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo insufficienti le prove addotte a suo sostegno, mentre la corte di appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per difetto di procura, anche se, in più, ha ritenuto non adeguatamente contestata la decisione di primo grado.
3.- Il ricorso è basato su tre motivi. Resiste con controricorso l’INAIL, non le altre parti intimate.
CONSIDERATO
CHE:
4.- Il primo motivo denuncia violazione, in particolare, dell’art. 83 c.p.c., in quanto attribuisce alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto insufficiente la procura alle liti, che la Corte di merito aveva stimato essere carente di ogni utile riferimento alla decisione impugnata.
Ritiene il ricorrente che i giudici di merito hanno altresì errato nel considerare irrilevante la successiva precisazione fatta dal ricorrente circa l’atto che si intendeva effettivamente impugnare.
Il motivo è fondato.
Nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 24258/2020).
In tal senso, ad un esame della procura rilasciata per il grado di appello, risulta che l’atto appellato era chiaramente ricavabile.
Gli atti successivamente depositati, ad integrazione, su invito della stessa corte di merito, manifestano l’intenzione di appellare alla decisione resa tra C.C. e Groupama Ass.ni spa.
L’atto va interpretato avendo finalità conservative, ossia seguendo la soluzione favorevole alla validità, ove possibile: nella fattispecie, sebbene non indicati il numero di ruolo ed alcuni altri estremi, era comunque possibile ricavare dalla procura stessa quale decisione si intendeva impugnare.
Va inoltre considerato che l’atto successivamente depositato non può essere inteso come una tardiva e retroattiva ratifica dell’operato processuale, fatta fuori dai termini di cui all’art. 125 c.p.c., in quanto questa regola (ribadita da Sez. Un. 13431 del 2014) opera nel caso di falsus procurator, ossia di difensore che impugna senza avere il potere di farlo, situazione diversa da quella di una procura irregolare, per incertezza del suo contenuto, con la conseguenza che la successiva dichiarazione della parte di avere effettivamente conferito mandato per l’impugnazione di quella data sentenza non è una ratifica in senso stretto, ma è un atto ricognitivo di una dichiarazione di volontà già espressa, come tale ammissibile anche fuori dai limiti dell’art. 125 c.p.c..
5.- Gli altri motivi sono assorbiti.
Essi attengono al merito, in quanto la decisione di appello, pur dopo aver dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di procura, ha deciso nel merito, sia pure sinteticamente motivando.
Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. n. 11675/2020; Cass. Sez. U. n. 2155/2021).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021