LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27931-2019 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MARAFIOTI, MARIA LEONARDO;
– ricorrente –
contro
ERGO ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, n. 60, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 602/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
1.- A.G. ha stipulato un contratto di assicurazione con l’allora società Ambrosiana Assicurazioni, poi Argo spa, ora Darag Italia spa, a copertura dei danni di una azienda agricola, in cui era presente un fabbricato ad un piano in cemento armato.
A seguito di un incendio che ha distrutto quel fabbricato, la A. ha preteso l’indennizzo dalla compagnia di assicurazione, che però ha eccepito la circostanza per cui, accanto al fabbricato in cemento armato, ve ne era un altro di struttura infiammabile, tuttavia non dichiarato in contratto.
2.- Il Tribunale di Palmi, in primo grado, ha escluso la copertura assicurativa con decisione confermata dalla Corte di appello che ha rilevato la circostanza che l’esistenza di quel manufatto, maggiormente infiammabile, era stata taciuta e che, se fosse stata manifestata, avrebbe indotto la compagnia a diverse pattuizioni.
La A. ha proposto revocazione per errore di fatto avverso tale decisione, che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, escludendo che fosse stato fatto valere un errore di fatto e ritenendo piuttosto che venisse censurata una erronea valutazione di quest’ultimo.
3.- Il ricorso è basato su un solo motivo, ed è proposto avverso entrambe le sentenze, vale a dire sia avverso la decisione della Corte di Appello n. 384 del 2008 la quale, rigettando l’appello avverso la decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda di indennizzo assicurativo, sia avverso la decisione, sempre della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 602 del 2018 che ha dichiarato inammissibile la revocazione della precedente (n. 384 del 2008). V’e’ controricorso della Darag Italia spa.
CONSIDERATO
CHE:
4.- Le sentenze impugnate sono due: innanzitutto la decisione n. 384 del 2008 che ha chiuso la controversia sul diritto all’indennizzo assicurativo, ossia alla copertura del danno da incendio.
Questa sentenza era stata fatta oggetto anche di revocazione per errore di fatto, conclusasi con la decisione di inammissibilità.
Il ricorso avverso tale decisione è del tutto inammissibile in quanto ormai tardivo: la sentenza impugnata è del 2008 ed è dunque diventata definitiva da oltre un decennio. Ne’ la proposizione avverso tale sentenza del ricorso per revocazione ha sospeso i termini, posto che la sospensione non opera ipso iure, ma deve essere pronunciata dal giudice (art. 398 c.p.c., u.c.), e non risulta lo sia stata.
5.- Quanto invece alla sentenza n. 602 del 2018 essa viene parimenti impugnata con un unico motivo che denuncia violazione dell’art. 1882 c.c..
Quella sentenza, come ricordato, ha dichiarato inammissibile la revocazione per errore di fatto della sentenza n. 384 del 2008 (quella di cui si è detto in precedenza) assumendo che non si faceva valere un errore di fatto, ma piuttosto un errore di valutazione delle prove.
La ricorrente ripropone qui le censure fatte con la revocazione, mirando a dimostrare che dall’insieme delle prove assunte il manufatto era presente ma non assicurato.
Il motivo è anche esso inammissibile.
Ciò si dice a prescindere dalla improcedibilità del ricorso, dovuta al fatto che la sentenza che si impugna non è prodotta in atti ed il suo omesso deposito determina improcedibilità del ricorso.
Comunque sia, il ricorso non coglie la ratio della decisione impugnata che ha rigettato la revocazione, non già perché ha escluso che il manufatto esistesse, ma perché ha ritenuto che con la revocazione si faceva valere un errore di giudizio, ossia di valutazione della prova, vizio da far valere con l’impugnazione e non con la revocazione.
La ricorrente ripropone dunque qui questioni di valutazione della prova, già fatte oggetto del ricorso per revocazione e dunque inammissibili in questa sede.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 4100,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021