Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21788 del 29/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21455-2019 proposto da:

CREDITO FONDIARIO s.p.a., nella qualità di procuratore speciale della RESLOC IT s.r.l., in persona del procuratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in via PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e difende, con procura speciale agli atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di F.G. e di F.A., in persona del curatore p.t.;

– intimati –

avverso il decreto n. cronol. 218/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato in data 01/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

che:

Con ricorso L. Fall. ex art. 98, il Credito Fondiario s.p.a. – quale procuratrice speciale della ResLoe IT s.r.l. cessionaria in blocco di alcuni crediti della suddetta banca fra cui quello oggetto di causa – propose opposizione allo stato passivo del fallimento di F.A., per l’accertamento della causa di prelazione ipotecaria inerente al credito ammesso al passivo del fallimento in chirografo, per la somma di Euro 152.200,64 “salva eventuale rinuncia parziale o totale successiva all’esito finale della procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Latina”.

Con ordinanza emessa l’1.6.19, il Tribunale di Latina rigettò l’opposizione, in quanto l’originaria domanda d’insinuazione al passivo riguardava il fallimento di F.A., per un titolo non riferibile a quest’ultimo e che a conclusioni non diverse si sarebbe pervenuto anche se si fosse ritenuto che l’opposizione riguardasse il fallimento di F.G., stante la completa difformità tra la domanda L. Fall. ex art. 93, e il ricorso in opposizione.

Il Credito Fondiario s.p.a. ricorre in cassazione con unico motivo.

Non si è costituito il fallimento.

Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 23.2.2021, con richiesta di compensazione delle spese.

RITENUTO

che:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e 94, dell’art. 112 c.p.c., e degli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto la domanda d’ammissione al passivo era relativa al fallimento di F.G. (dichiarato fallito quale socio della F. s.a.s., unitamente a F.A.), come verificato dal giudice delegato e dal curatore.

Va dichiara l’estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c., avendo la ricorrente rinunciato al ricorso.

Nulla per le spese, considerando la mancata costituzione del fallimento.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472