LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23422-2019 proposto da:
FESBA s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO FIORILLO, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO della ***** s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 759/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
che:
Con citazione notificata il 7.7.16 la F.E.S.B.A. s.r.l. in liquidazione, propose appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 4.2.16 che aveva accolto la domanda proposta L. Fall. ex art. 67, comma 2, dal fallimento della ***** s.p.a., revocando pagamenti effettuati per Euro 104.217,68 con condanna dell’appellante al pagamento del medesimo importo, oltre interessi legali.
La F.E.S.B.A. s.r.l., a sostegno dell’impugnazione, dedusse che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che solo alcuni pagamenti fossero stati eseguiti nel termine convenuto, in quanto tutti i pagamenti erano stati conformi alla prassi in uso tra le parti, mentre non era stato dimostrato il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria.
Con sentenza emessa il 29.5.19, la Corte territoriale ha rigettato l’appello, osservando che: non era fondato il motivo secondo cui tutti pagamenti contestati erano avvenuti nel termine di 150 gg., tenendo conto della media dei pagamenti mensili, perché relativo non ad un dato oggettivo univoco, ma ad un’interpretazione soggettiva dei dati fattuali, ancorando il rispetto dei termini ad un criterio di media dei pagamenti, non conforme alla norma, laddove il Tribunale aveva valorizzato il ritardo sul termine contrattuale di 150 gg.; l’eccezione della F.E.S.B.A. s.r.l. relativa alla non revocabilità dei pagamenti “in termini d’uso”, a norma della L. Fall., art. 67, comma 3, era da ritenere preclusa a seguito della tardiva costituzione in giudizio della stessa parte eccipiente; la curatela aveva dimostrato la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della ricorrente attraverso l’allegazione di notizie giornalistiche e del bilancio dell'***** s.p.a. al 31.12.08, considerando anche la natura di operatore qualificato in capo alla società ricorrente, la continuità e la lunga durata dei rapporti commerciali intrattenuti con la società poi fallita, il medesimo ambito territoriale in cui le due società operavano, nonché la circostanza che nel periodo dal 3.9 al 6.10.09 era stato indicato il termine di 30 gg. per i pagamenti delle fatture.
Ricorre in cassazione la F.E.S.B.A. s.r.l. con unico motivo, illustrato con memoria.
Non si è costituito il fallimento.
RITENUTO
che:
L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva deciso l’eccezione di esenzione dalla revocatoria assimilando la nozione di “termini d’uso” a quella di “termini contrattuali”, mentre invece, avrebbe dovuto valutare unicamente le concrete modalità che le parti avevano sempre osservato per i pagamenti.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente censura, in particolare, la sentenza impugnata, lamentando l’omessa pronuncia sulla questione dell’esecuzione dei pagamenti nei termini d’uso invalsi tra le parti, tra i 130 e 200 giorni, avendo invece la Corte di merito valutato la revocabilità degli stessi unicamente sulla base del termine contrattuale di 150 gg.
Anzitutto, va rilevato che la società ricorrente non ha impugnato la parte della sentenza che ha ritenuto tardiva l’eccezione sull’irrevocabilità dei pagamenti, L. Fall. ex art. 67, comma 3, trattandosi di ratio decidendi avente natura logicamente preliminare.
Inoltre, non è dato riscontrare l’omessa pronuncia sul motivo di appello sull’asserita osservanza di termini d’uso di fatto convenuti tra le parti, in quanto la Corte territoriale non ha solo evidenziato che i pagamenti in esame furono sempre effettuati in un termine oscillante tra i 130 e i 200 giorni, rispetto al termine contrattuale di 150 gg., ma ha anche escluso la ricorrenza di un termine d’uso tra le parti per l’esecuzione dei pagamenti, tenuto conto, in particolare, della difesa della stessa società debitrice che non aveva chiaramente delineato l’ambito del termine d’uso invocato.
Pertanto, il motivo prospetta, in sostanza, una diversa interpretazione dei fatti di causa, a fronte di una pronuncia ampiamente motivata, in quanto tale incensurabile in questa sede.
Nulla per le spese, in quanto il fallimento non si è costituito.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021