Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2179 del 01/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26802-2018 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO N. 95, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO BASSIONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HOTEL AL PRATER FAMIGLIA MERET SNC, CONDOMINIO *****;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 429/2016 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Il “Condominio *****” (ente non altrimenti precisato nel ricorso) iniziò l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di P.C..

Secondo quanto riferito nel ricorso, nonostante il creditore procedente avesse depositato una istanza di sospensione delle operazioni di vendita, ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c., la vendita ebbe luogo ugualmente.

2. P.C. propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’aggiudicazione dell’immobile, e chiese la sospensione della procedura esecutiva.

3. Il giudice dell’esecuzione, poichè all’udienza fissata per la discussione dell’istanza di sospensione nessuno comparve, dichiarò “l’estinzione della fase cautelare” (così si legge nel ricorso).

La procedura esecutiva seguì il suo corso, ed il giudice dell’esecuzione emanò il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.

Il debitore esecutato propose a questo punto una seconda opposizione agli atti esecutivi, questa volta avverso il decreto di trasferimento.

4. Con ordinanza 12 giugno 2018 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Udine rigettò l’istanza di sospensione dell’esecuzione e condannò l’opponente alle spese.

Tale ordinanza è impugnata per cassazione da P.C. con ricorso fondato su tre motivi.

Le parti intimate non si sono difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato manifestamente inammissibile, dal momento che il provvedimento impugnato non ha natura decisoria e non è ricorribile per cassazione, nemmeno per quanto concerne la regolazione delle spese.

Infatti qualunque valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria del giudizio oppositivo (ivi compresa la regolazione delle spese) potrà e dovrà essere ridiscussa nella fase di merito del giudizio oppositivo: il che esclude la definitività dei provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria, e, con essa, la loro ricorribilità per cassazione.

Questi principi sono stati già ripetutamente affermati da questa Corte, la quale ha stabilito che “nella struttura delle opposizioni, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, dell’art. 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sè – sia che rigetti, sia che accolga l’istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019, Rv. 654225 – 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dalla D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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