Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2180 del 01/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27175-2018 proposto da:

D.C., DI.RU.DA., C.A., CE.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato CORRADO BUSCEMI, che li rappresenta e difende per procura in margine al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE ALDO MORO 5, presso la Sede Legale, rappresentata e difesa dagli avvocati ALFREDO FAVA, SILVIA CALDARELLI;

– controricorrente –

e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERI DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, SALUTE, ECONOMIA E FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1139/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Ce.Pa., C.A., D.C. e Di.Ru.Da. nel 2009 convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e l’Università di Roma “La Sapienza”, esponendo:

-) di essere laureati in medicina e chirurgia;

-) di avere conseguito la specializzazione in ginecologia ed ostetricia, dopo avere frequentato la relativa scuola di specializzazione in periodi compresi tra il 1998 ed il 2005;

-) di avere percepito dall’Università, durante la frequenza della scuola di specializzazione, una borsa di studio ai sensi della L. n. 257 del 1991;

-) che l’importo percepito a tale titolo fu notevolmente inferiore a quello percepito da coloro che avevano iniziato la specializzazione successivamente all’emanazione del D.P.C.M. 6 luglio 2007, il quale aveva incrementato gli importi della borsa di studio;

-) che il minor importo da essi percepito costituiva un danno, ascrivibile alla tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della Dir. 93/16/CEE.

2. Si costituirono tutti gli enti convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 6.7.2012 n. 13760 il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva del ministero dell’istruzione, del ministero della salute e dell’Università di Roma “La Sapienza”; rigettò invece la domanda nei confronti della presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La sentenza venne appellata dai soccombenti.

Con sentenza 20 febbraio 2018 n. 1139 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dagli originari attori con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la solo Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 20,35,37,39,40,46; del D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 1, 4 e 6, della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 300 e 612, del D.P.C.M. 7 marzo 2007; dell’art. 11 preleggi, delle Dir. n. 75/363/CEE, n. 82/76/CEE, alla Dir. CE n. 93/16/CEE, allegato I, della L. n. 128 del 1998, art. 1, e dell’allegato A, degli obblighi discendenti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, del Trattato istitutivo delle Comunità Europee; del principio comunitario di leale cooperazione tra Stati; è denunciato, infine, l’omesso esame di fatti decisivi.

Nella illustrazione del motivo si sostiene il seguente principio di diritto: che anche coloro i quali hanno conseguito la specializzazione prima del 2007 hanno diritto al maggior compenso previsto dal D.P.C.M. 7 marzo 2007, perchè fino a quando non venne emanato quest’ultimo decreto, lo Stato italiano doveva ritenersi inadempiente all’obbligo di dare attuazione alle Direttive comunitarie sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

1.1. Il motivo è infondato.

La questione prospettata dai ricorrenti è stata già decisa innumerevoli volte da questa Corte, la quale con orientamento costante ha stabilito che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Dir. 931/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al citato D.Lgs. ” (tra le ultime, in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01, ove sono affrontati tutti i problemi agitati dalle odierni ricorrenti (retroattività del D.Lgs. n. 368 del 1999; parità di trattamento; natura di lavoro subordinato o meno dell’attività svolta dagli specializzandi, conformità al diritto UE; problemi di legittimità costituzionale).

2. Con il secondo motivo di ricorso – al di là dei numerosi e non pertinenti riferimenti normativi indicati nell’intitolazione del motivo stesso – le ricorrenti prospettano nella sostanza il vizio di omessa pronuncia, di cui all’art. 112 c.p.c.

Sostengono che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi su una delle domande da loro formulate: e cioè la domanda di adeguamento della borsa di studio da esse percepita durante la frequentazione della scuola di specializzazione, in base al tasso di inflazione programmato, D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6, comma 1.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto omesso di pronunciarsi sul problema della rivalutazione della borsa di studio, ma ha ritenuto che su questo punto il giudice di primo grado aveva accertato la rinuncia degli attori “a far valere la domanda svolta in via principale di rivalutazione della borsa di studio”, e che tale statuizione non era stata impugnata in grado di appello (così la sentenza impugnata, pagina 8, primo capoverso).

Pertanto la ritenuta formazione del giudicato sulla statuizione di rinuncia alla domanda di rivalutazione esonerava la Corte d’appello dal dovere esaminare la relativa questione.

2.2. Ad abundantiam, vuole comunque questa Corte rilevare che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01; così pure Sez. L, Ordinanza n. 28101 del 31.10.2019, pronunciata su identica fattispecie ed identico ricorso; nello stesso senso, altresì, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019).

3. La circostanza che, nella materia in esame, la giurisprudenza di questa Corte si sia consolidata in epoca successiva all’introduzione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione integrale fra tutte le parti delle spese di lite.

3.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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