Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.21804 del 29/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32233/19 proposto da:

-) D.R., elettivamente domiciliato a Roma, largo Somalia n. 53 (c/o avv. Pinto), difeso dall’avvocato Maria Cristina Tarchini in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 18.6.2019 n. 980;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. D.R., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire alle minacce rivoltegli dagli aderenti ad un partito politico avverso a quello di sua appartenenza.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento D.R. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che la rigettò con ordinanza 15.5.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 18.6.2019 n. 980. Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso perché nell’appello “nulla si legge a contrastare il giudizio di inattendibilità formulato dalla CT e condiviso dal primo giudice”; ad abundantiam, la Corte d’appello aggiunse che i fatti narrati dal richiedente erano vicende private, e il tempo trascorso da essi (5 anni) rendeva il pericolo non più attuale;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa per la stessa ragione;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perché nella Regione di provenienza non vi era un conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il Bangladesh è una repubblica democratica, non è in atto in quel Paese una emergenza umanitaria generalizzata, e il richiedente non era persona vulnerabile.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da D.R. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo.

Il “fatto decisivo” del cui omesso esame il ricorrente si duole è individuato nei documenti da lui depositati in primo grado, attestanti le false denunce presentate contro il richiedente dai suoi avversari politici. Da tali documenti la Corte d’appello, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto trarre la conclusione della veridicità del suo racconto.

1.1. Il motivo è inammissibile per non poche ragioni.

In primo luogo è inammissibile perché l’omesso esame d’un documento da parte del giudice di merito, quando quest’ultimo abbia comunque preso in esame il fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione, non è denunciabile in sede di legittimità, in quanto non rientra nelle previsioni di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte allorché, nello stabilire come dovesse interpretarsi il testo della norma da ultimo citata, hanno affermato che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie, il “fatto storico” rappresentato dalle presunte persecuzioni subite in patria dal ricorrente è stato esaminato dalla Corte d’appello, la quale ne ha esclusa la veridicità. La circostanza, poi, che il giudice di merito abbia o non abbia dato rilievo a certe prove piuttosto che ad altri, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede.

1.2. In ogni caso rileva questa Corte che il motivo è comunque inammissibile per totale estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, ha rigettato la domanda di asilo e quella di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sul presupposto che i fatti narrati costituivano vicende private, e non integravano una “persecuzione” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007. Solo ad abundantiam la Corte d’appello ha aggiunto la motivazione sulla inattendibilità del richiedente. Sicché, fondandosi la sentenza impugnata su due distinte rationes decidendi, ed avendo il ricorrente impugnato solo una di esse, il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

1.3. Infine, non può questa Corte fare a meno di rilevare che il primo motivo di ricorso è altresì inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente, in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dalla norma appena ricordata, non trascrive né riassume in alcun modo il contenuto dei documenti del cui omesso esame si duole.

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Il motivo investe il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente deduce che la Corte d’appello si è limitata ad esaminare la situazione del Bangladesh, “senza prendere in considerazione la situazione personale del richiedente”, né effettuare alcuna comparazione tra la situazione conseguita da quest’ultimo in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio nel Bangladesh.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei seguenti rilievi:

-) la situazione sociopolitica del Bangladesh “garantisce il godimento dei diritti fondamentali”;

-) il richiedente è giovane, sano ed in Bangladesh ha una famiglia, il che impediva di considerarlo “vulnerabile”.

La prima delle suddette considerazioni, non censurata in questa sede, da un lato era di per sé idonea a rigettare la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; dall’altro lato rendeva superfluo qualsiasi indagine sulla situazione lavorativa raggiunto in Italia dal richiedente protezione.

Ed infatti, una volta stabilito in facto che il richiedente protezione, nel caso di rimpatrio, non sarebbe esposto ad alcun rischio di violazione grave dei propri diritti fondamentali, diventa irrilevante in iure stabilire se egli in Italia lavori o non lavori, sia integrato o meno, abbia o non abbia imparato la lingua italiana, e via dicendo.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472