Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.21806 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29445/19 proposto da:

-) C.V., elettivamente domiciliato a Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Carlo Pinna Parpaglia in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 3.8.2019 n. 2405;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. C.V., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso non indica quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento C.V. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Cagliari, che la rigettò con decreto 3 agosto 2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente non evidenziavano alcuna persecuzione per i fini di cui alle norme sopra indicate;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”, e del suo inserimento in Italia era “modesto”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da C.V. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, per la totale omissione dello svolgimento del processo, ed in particolare dell’indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda proposta in primo grado.

Tali fatti non sono desumibili nemmeno dalla illustrazione dei motivi. Anzi, nella illustrazione del secondo motivo di ricorso (col quale viene impugnato il rigetto della domanda di protezione umanitaria) vengono proposte questioni (le gravi sofferenze subite durante il transito in Libia) che dalla sentenza d’appello non risultano mai proposte nel grado di merito.

Il ricorso, in definitiva, è totalmente difforme dai parametri di contenuto-forma prescritti dal citato art. 366 c.p.c. a pena di inammissibilità.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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