Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.21816 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21603/2015 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avvocato Pallini Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Volare s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi, n. 72, presso lo studio dell’avvocato D’Innocenzo Federica, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avvocato Pallini Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

-controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- V.G. ha chiesto di essere ammesso in prededuzione, in subordine in privilegio, nello stato passivo dell’amministrazione straordinaria della s.p.a. Volare. A fondamento della propria richiesta ha posto la sussistenza di un credito a titolo di indennità supplementare ex Accordo collettivo del 27 aprile 1995.

Il giudice delegato non ha ammesso la richiesta di ammissione, ritendendola inammissibile.

2.- V.G. ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Roma. Che la ha respinto, con decreto datato 5 agosto 2015.

3.- La pronuncia ha argomentato, al riguardo, che l’indennità supplementare di cui all’Accordo sindacale dell’aprile 1995 è “dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell’ambito delle fattispecie disegnate dall’accordo, una “effettiva” cesura nel rapporto di lavoro ed esso debba quindi intendersi definitivamente risolto”.

“E’ onere del lavoratore, che richiede la corresponsione dell’indennità” – ha soggiunto – “fornire prova della mancata riassunzione”. Nella specie, “il ricorrente non ha provato, mediante produzione documentale in allegato al ricorso in opposizione L.Fall., ex art. 98, il proprio status di disoccupazione, da cui potere inferire la mancata riassunzione. La produzione ulteriore di documentazione avvenuta unitamente al deposito della comparsa conclusionale è del tutto irricevibile in quanto tardiva”.

4. Avverso questo provvedimento ricorre V.G., articolando quattro motivi di cassazione.

Resiste la procedura della s.p.a. Volare, con controricorso, contestualmente svolgendo, altresì, ricorso incidentale.

Il ricorrente principale ha poi depositato controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Col primo motivo, il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 347 del 2003, artt. 4 e 5 e dell’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995. L’indennità supplementare deve essere erogata – così ragiona il motivo – al momento della risoluzione del rapporto di lavoro; quindi, “non si comprende in che modo potrebbero rilevare le successive vicende lavorative del dirigente ai fini della maturazione di un diritto che è compiutamente perfezionato al momento della cessazione del rapporto di lavoro”.

Col secondo motivo, il ricorrente assume la violazione della norma dell’art. 2697 c.c., per affermare che il decreto impugnato risulta in contrasto con l’orientamento di questa Corte in tema di prossimità e vicinanza della prova.

Col terzo motivo, il ricorrente assume la violazione della L.Fall., , artt. 98 e 99, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., della L. n. 88 del 1989, art. 54 del R.D.l. n. 636 del 1939, art. 3 e dell’art. 2115 c.c. Per sostenere, sostanzialmente, che l'”opponente non è incorso in nessuna decadenza nel produrre con la memoria di cui alla L.Fall., art. 99 quelle prove resesi necessarie a seguito delle eccezioni avanzate per la prima volta nella memoria di costituzione avversaria”.

Col quarto motivo, il ricorrente assume la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il motivo riguarda l’effettività dello stato di disoccupazione patito dal dirigente e attuale ricorrente.

6.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento che si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che a ciò consegua pure una censura effettiva del rapporto di lavoro e che il dirigente versi, di conseguenza, in stato di disoccupazione (cfr., tra le tante, Cass., 30 settembre 2019, n. 24355; Cass., 22 dicembre 2020, n. 29322; Cass., 26 febbraio 2021, n. 5319; Cass., 26 febbraio 2021, n. 5316; Cass., 26 febbraio 2021, n. 5317; Casss., 26 febbraio 2021, n. 20 gennaio 2021, n. 984; Cass., 20 gennaio 2021, n. 985).

Il Collegio ritiene che a questo orientamento vada senz’altro data ulteriore continuità.

7.- L’accoglimento del primo motivo comporta assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale.

8.- I primo quattro motivi del ricorso incidentale fanno tutti riferimento al fatto che la comunicazione, con cui il Commissario straordinario della s.p.a. Volare ha risolto il rapporto lavorativo con V.G., motiva la propria decisione richiamando la “chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria”.

Il primo motivo assume, in proposito, vizio di omesso esame di fatto decisivo per l’esito del giudizio, nonché violazione della L.Fall., art. 99, commi 2 e 7, e art. 2697 c.c. Il secondo motivo, poi, assume la violazione dell’Accordo intersindacale dell’aprile 1995. Il terzo motivo riprende il tema dell’omesso esame di fatto decisivo. Il quarto assume, a sua volta, la violazione della L.Fall., art. 111, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20 e del verbale dell’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995.

9.- I primi quattro motivi del ricorso incidentale non sono fondati.

La recente pronuncia di Cass., 13 gennaio 2021, n. 381, relativa a una fattispecie assai prossima a quella qui concretamente in esame, ha svolto sul tema i rilievi qui in appresso richiamati.

“Il dirigente di azienda industriale può beneficiare dell’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto contemplata nell’Accordo interconfederale, se la soppressione del posto di lavoro sia la naturale e diretta conseguenza della crisi aziendale”; l'”interruzione del rapporto di lavoro, riferibile ad atto unilaterale aziendale, è provenuta dai commissari proprio in una fattispecie di ristrutturazione/riconversione e situazione di crisi, così dovendosi interpretare la motivazione della risoluzione “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria””. “Non è di ostacolo che il rapporto di lavoro con i commissari sia continuato per un breve periodo se la sua interruzione unilaterale trovi giustificazione nella stessa situazione di crisi per la quale, da un lato, la procedura concorsuale è stata instaurata e, dall’altro, l’attualità della medesima, senza soluzione di continuità, giustifichi la medesima”.

Il Collegio ritiene di dover dare continuità a quest’orientamento, posta appunto la ragione concreta per cui è nella specie avvenuta la “chiusura dell’attività produttiva dell’azienda” (in coerenza, del resto, a quanto osservato in punto de primo motivo del ricorso principale, nel precedente n. 6).

10.- il quinto motivo di ricorso assume violazione delle norme dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., “per illogicità della motivazione in ordine alla prededucibilità del credito, invalidità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza della motivazione ex art. 132 c.p.c., n. 4”.

11.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che il motivo assume testualmente che il “Tribunale ha affermato la prededitabilità del credito per cui è causa”.

12.- In conclusione, va accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale.

Di conseguenza, va cassati il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni occorrenti circa le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi. Respinge il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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