Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.21821 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4304/2017 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Bafile n. 5, presso lo studio dell’avvocato Martinelli Simona, rappresentata e difesa dall’avvocato Stella Veronica, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 185, presso lo studio dell’avvocato Versace Raffaele, rappresentato e difeso dagli avvocati Pellegrino Giuseppe, Pellegrino Raffaele, Saffiotti Ersilia, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2021 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Napoli in parziale riforma della decisione del Tribunale di Benevento, adito L. n. 898 del 1970, ex art. 9 in ordine alla modifica delle condizioni economico patrimoniali stabilite nella pronuncia di divorzio intercorsa tra A.G. e B.F., ha stabilito che quest’ultima è tenuta a versare 400 Euro mensili come contributo per ciascuno dei due figli minori che convivono con il padre a ***** con decorrenza dalla data del decreto del Tribunale, confermando invece la somma di 500 Euro mensili che A. deve versare all’ex moglie come contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente convivente con lei a *****.

Sulla lesione del diritto di difesa dovuta alla decisione assunta in prima udienza, ed in particolare, sulle istanze istruttorie disattese dal Tribunale, la Corte ha ritenuto che esse siano state implicitamente rigettate e che non vi sia stato alcun pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa atteso l’effetto devolutivo dell’appello, in funzione del quale, tali istanze, ove ritualmente riproposte sono soggette alla valutazione di rilevanza del giudice di secondo grado.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione B.F., affidato a tre motivi accompagnati da memoria, pervenuta tempestivamente via PEC. Ha resistito con controricorso A.G..

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta l’omessa o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato nonché la violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. in relazione alla carenza di motivazione ed alla violazione diritto di difesa derivanti dalla immediata decisione del Tribunale in prima udienza senza consentire la discussione sulle questioni di merito poste a sostegno della domanda oltre che in ordine alla mancata pronuncia sulle istanze istruttorie. Precisa la parte ricorrente che le predette censure sono state altresì tempestivamente formulate in primo grado. In particolare si sottolinea la rilevata necessità di un’indagine sui redditi dell’ex marito, reiterata in sede di reclamo. La censura è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo l’affermazione della ricorrente relativa alla specifica proposizione delle istanze istruttorie in sede di reclamo difetta di specificità, non essendo stato precisato dove e come tali istanze, ed in particolare l’indagine officiosa sui redditi dell’ex marito, fossero state formulate negli atti difensivi di secondo grado. La parte di essi riprodotta nella parte finale della narrativa del ricorso non riporta le istanze istruttorie, così come puntualmente indicato dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, non può non rilevarsi che non viene precisato nel corpus del motivo quale sia la giustificazione probatoria della richiesta e neanche a quale delle statuizioni del provvedimento reclamato si rivolga né infine viene precisato perché è necessario indagare su elementi occulti del patrimonio o del reddito dell’ex marito. Infine si deve rilevare che la Corte d’Appello poteva disattendere, con valutazione di merito insindacabile, queste istanze per mancanza di effettiva necessità d’indagine avendo condiviso come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato la determinazione dei redditi così come emergente dalle risultanze istruttorie.

Nel secondo motivo viene dedotto il medesimo vizio ma con riferimento alla esiguità della riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei due figli minori conviventi con il padre. Il motivo è inammissibile mirando a sostituire alla valutazione svolta dalla Corte d’Appello dell’incidenza dei fattori di squilibrio economico patrimoniale tra le parti con quella contenuta nella censura, fondata su un diverso giudizio di proporzionalità comparativa tra le due situazioni degli ex coniugi. Si deve aggiungere che il medesimo principio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, deve essere applicato in primo luogo alla capacità economico patrimoniale dell’obbligato, così come ha puntualmente provveduto a fare la Corte d’Appello e che si tratta di un obbligo cui alcun genitore nella piena titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, può essere sottratto proprio in proporzione dei redditi e della complessiva condizione economico-patrimoniale di cui gode.

Nel terzo motivo la stessa censura è rivolta verso la determinazione dell’assegno in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente M.R. che non godrebbe al pari dei fratelli della situazione reddituale privilegiata del padre attesa la modesta misura dell’assegno mensile. Anche questa censura è inammissibile. La Corte ha svolto accertamento di fatto con motivazione adeguata, precisando che di questa differenza reddituale si è tenuto conto riducendo l’ammontare dell’assegno a carico della madre per il mantenimento dei due figli minori.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 5000 per compensi, Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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