LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27824/2020 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana 32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;
– controricorrente-
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
CHE:
che D.A., cittadino del *****, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
che si deve fare applicazione del principio secondo cui il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” – richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021);
che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed e’, dunque, invalida;
che una sommaria delibazione dei motivi del ricorso esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza della III sezione n. 17970 del 2021, cosicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale;
che il ricorso è inammissibile;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021