LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17372-2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI, 24, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TERRANOVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO A.
JACCHIA, DANIELA AGNELLO, FABIO FERRARO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 12/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 27/2016, deposita il 12.1.2016, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
C.A. – ***** (o centro trasmissione dati o CTD o Cdt) proponeva ricorso avverso avviso di accertamento, per l’anno 2007 – in materia di Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse – con il quale veniva richiesto il pagamento del tributo dovuto.
Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso, riducendo le sanzioni, con sentenza che, gravata di appello da parte del contribuente, era confermata dalla CTR.
Per la cassazione della sentenza sopra menzionata il ricorrente propone ricorso, poi illustrato con memoria, al quale resiste con controricorso – illustrato da memoria – l’Agenzia delle Dogane.
CONSIDERATO
che:
Con la citata memoria, l’ufficio ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto del provvedimento di annullamento allegato a detta memoria.
Ritiene il collegio di decidere in conformità. Spese compensate attesa la familiarità della vicenda, (Ndr: testo originale non comprensibile) della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021