Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.21873 del 30/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18869/2018 R.G. proposto da:

C.P., in proprio e quale rappresentante e difensore di Z.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che pure lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Elisabetta NARDONE in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA MARCUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1071/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata addì 15/05/2018;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 20/04/2021 dal relatore Dott. DE STEFANO Franco;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per la cassazione della gravata sentenza o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

lette le memorie depositate dagli avvocati C.P. e Nicola PAGNOTTA, nonché dall’avvocato Daniela MARCUCCI PILLI.

FATTI DI CAUSA

1. Ad un precetto, intimato per Euro 438.553,19 il 21/06/2012 dai creditori C.P. e Z.H. per un credito verso Leonardo da Vinci Engineering srl in liq.ne, alla cessionaria di ramo d’azienda Prato Alto del Casentino srl una volta revocata ai sensi dell’art. 2901 c.c. la cessione, si oppose l’intimata deducendo l’insussistenza di un titolo diretto e gli intimanti vi rinunciarono, ma il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’opposizione, la accolse e condannò alle spese i rinuncianti.

2. L’appello, fondato anche sulla mancata instaurazione del contraddittorio con la debitrice diretta, fu respinto dalla Corte d’appello di Firenze, che ritenne il gravame inammissibile per difetto di interesse in capo agli appellanti a conseguire la pure più corretta pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia, nonché infondato quanto alla condanna alle spese, che sarebbe stata comunque corretta in applicazione dei principi della soccombenza virtuale.

3. Gli originari intimanti – incontroversa la rappresentanza in capo al C. pure per la Z. – chiedono ora la cassazione della sentenza sul gravame, pubblicata il 15/05/2018 col n. 1071, con atto articolato su due motivi, cui resiste, dispiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato, la Curatela del Fallimento *****: ed il ricorso, trattato dapprima col rito camerale, è rimesso alla pubblica udienza del 20/04/2021 (tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), per la quale i ricorrenti ed il ricorrente incidentale producono altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dei due motivi del ricorso principale (il primo, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2902 c.c. e artt. 602 c.p.c., e segg., nonché vizio motivazionale, per non essere legittimata la Curatela del terzo proprietario legittimata ad opporsi nel merito al credito verso il debitore diretto; il secondo, di violazione dell’art. 102 c.p.c., per mancata pronuncia sull’integrazione del contraddittorio) è pregiudiziale l’esame del secondo, che è manifestamente fondato ed assorbente di ogni altra questione.

2. Infatti, in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto, pur non legittimato passivo dell’azione esecutiva avente ad oggetto il bene di proprietà del terzo, è tuttavia parte necessaria, poiché partecipa al relativo procedimento a titolo diverso da quello del proprietario e deve essere sentito quando le norme regolatrici della procedura lo prevedano, in quanto portatore dell’interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque, a far sì che – l’espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso per quest’ultimo (tra le più recenti, v.: Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17113; Cass. 31/01/2017, n. 2333; ed anche in caso di fallimento: Cass. 28/01/2016, n. 1620; Cass. 29/12/2011, n. 29748).

3. La necessità di applicare prima di ogni altra cosa, a restaurazione della violata integrità del contraddittorio, l’art. 383 c.p.c., comma 3 impone l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale (condizionato, dispiegato in relazione all’art. 345 c.p.c. in merito al principio del tantum devolutum quantum appellatum sulla domanda di declaratoria di carenza di legittimazione attiva ad opporsi, ulteriore rispetto a sola conclusione in primo grado di cessazione della materia del contendere) e la cassazione della gravata sentenza.

4. Ne risulta travolta pure la sentenza appellata per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile e consegue il rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il debitore principale, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, in relazione al suo esito complessivo.

5. La necessaria integrità del contraddittorio fin dal primo grado sulla domanda o sulla pretesa oggetto della controversia è invero del tutto imprescindibile e nessuna considerazione sulla sua stessa ammissibilità e, a maggior ragione, sul merito può elidere il diritto di un soggetto, di cui si riconosca la pretermissione radicale fin dal momento in cui si è iniziato a discutere di situazioni giuridiche sulle quali egli avrebbe avuto diritto di interloquire, ad essere messo in condizioni di essere anch’egli sentito: e tanto esclude la fondatezza di ogni argomentazione sul punto svolta dal ricorrente incidentale.

6. Poiché il ricorso principale è stato almeno in parte accolto e l’incidentale non è stato definito negativamente, non sussistono i presupposti per applicare la D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbito il primo ed il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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