LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32934-2019 proposto da:
DIEYE 0 PAPA PAPA 0 DIEYE, rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO TACCHI VENTURI, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA;
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n 7888/2019, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. D.o.P., proveniente dal ***** (*****), ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Perciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto il suo villaggio natale era stato attaccato dai ribelli con le armi e si era dovuto mettere in salvo espatriando. Ha aggiunto di non conoscere la sorte che era toccata ai suoi genitori.
1.2. E’ stato rilevato, in limine, che la procura speciale conferita al difensore è priva della certificazione della data in cui è stata rilasciata.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella documentazione giornalistica prodotta a sostegno della credibilità del proprio racconto e della vicenda narrata in relazione alla domanda di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. e) ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3.
2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della carenza di motivazione per non aver correttamente valorizzato i fatti di causa, relativamente la domanda di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.
4. Con il quarto motivo deduce, altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 10 e 11 e dell’art. 50 bis c.p.c., nonché dell’art. 16 Dir. Ue 32/2013;
4.1. Lamenta che la sua audizione era stata affidata ad un G.O.P. che non aveva fatto parte del collegio giudicante, rendendo con ciò nullo l’intero procedimento.
5. Con il quinto motivo, lamenta, infine, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. e) per l’impiego di fonti informative non idonee.
6. Tuttavia, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.
Al riguardo, si osserva che:
a. le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”. (cfr. Cass. SU 15177/2021);
b. in relazione a tale interpretazione che costituisce “diritto vivente” è stata sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017 per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14CEDU (cfr. Cass. III, 17970/2021).
Conseguentemente, è necessario, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, rinviare la presente controversia a nuovo ruolo.
PQM
La Corte, rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021
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