LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32124-2019 proposto da:
O.O., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. O.O., cittadino della *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dal paese d’origine per le continue persecuzione subite a causa di conflitti violenti sulla proprietà di terreni intercorsi tra il padre e un altro uomo. Dopo l’assassinio della madre, egli decise di lasciare la ***** temendo per la propria vita e passando per la Libia raggiunse l’Italia.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
3. Avverso tale provvedimento O.O. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che decreto n. 10630/2019, pubblicato il 10 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) inattendibile il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da O.O. con quattro motivi di ricorso.
Il Ministero non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato, per valutare la concessione della protezione sussidiaria o umanitaria, la situazione sociopolitica presente in Libia, paese di transito in cui il richiedente subì violenze e trattamenti inumani.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la protezione sussidiaria stante il pericolo di subire violenze e torture nel caso di rimpatrio. I giudici di merito avrebbero omesso una valutazione accurata circa la reale situazione presente in ***** e non avrebbero tenuto in considerazione il racconto del richiedente compiuto con ragionevole sforzo.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale avrebbe escluso apoditticamente la presenza di fenomeni di violenza generalizzata in *****, violando il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Mancherebbe infatti il giudizio comparativo tra la situazione soggettiva del richiedente e quella oggettiva del suo paese di provenienza, caratterizzato da violazioni dei diritti fondamentali.
6. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021