LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32320-2019 proposto da:
Z.A.J.R., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA 1655 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 15/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. Z.A.J.R., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il paese d’origine a causa di un clima di violenza presente in tutta la regione di appartenenza, il *****. Inoltre, dopo che il padre aveva contratto un debito, la famiglia subiva ricatti dal creditore che li minacciava di rapire il loro primogenito. Temendo per la propria vita Z.A.J.R. decise di lasciare il *****.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
3. Avverso tale provvedimento Z.A.J.R. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che decreto n. 10973/2019, pubblicato il 15 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) inattendibile il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da Z.A.J.R. con sei motivi di ricorso.
Il Ministero non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo il ricorrente impugna il decreto lamentando la violazione dell’art. 276 c.p.c. Nel Collegio che ha emesso il decreto non vi sarebbe anche il GOT che ha tenuto l’udienza di comparizione delle parti, integrandosi il vizio di costituzione del giudice.
5.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 in quanto l’udienza di comparizione delle parti sarebbe stata tenuta da un GOT non facente parte della sezione specializzata.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in quanto il Tribunale, nell’effettuare il giudizio sulla credibilità del richiedente, non avrebbe rispettato i criteri prescritti dalla legge e avrebbe escluso la presenza di un danno grave in ***** senza adeguato approfondimento istruttorio.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha concesso la protezione sussidiaria, lamentando la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14. Il Tribunale avrebbe negato tale forma di protezione sulla base di un giudizio parziale circa la condizione presente in *****, regione che sarebbe caratterizzata da una violenza indiscriminata e dall’assenza di una reale protezione da parte delle autorità statali.
5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 in quanto il Tribunale avrebbe compiuto un approfondimento parziale e insufficiente circa il paese di provenienza.
5.6. Con il sesto motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria. I giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente la situazione di particolare vulnerabilità in cui si troverebbe il richiedente in caso di rientro in patria, considerando che qui in Italia ha una regolare attività lavorativa a tempo indeterminato mentre in ***** sarebbe esposto al rischio di vedere pregiudicati i suoi diritti fondamentali.
6. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021