Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21890 del 30/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31269-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO GRISPO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT.

TORINO SEZ. DI GENOVA;

– intimati –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

CONSIDERATO

Che:

Questa Corte, con ordinanza del 7.6.2021, ha sollevato questione di legittimità del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15771/2021, in relazione alle formalità di autentica della data di rilascio della procura da parte del difensore, con la conseguenza che la soluzione di tale questione è rilevante in relazione al presente ricorso.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione della suddetta questione di legittimità costituzionale.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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