LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29492-2016 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO FANTINI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.L., e C.R., C.C., C.G., C.F., R.E., quali eredi di CO.GU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI TRASONE 8-12, presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EZIO LO SAVIO, giusta procura in atti;
– controricorrenti –
nonché contro T.M.C., quale erede di T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO, 12, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CASCIARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO LIVA, giusta procura in atti;
– controricorrente –
nonché contro M.C., P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, S.P.
C/0 D.D.A., P.M. P.S. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, / P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, ONLUS MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3830/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato STEFANO LATELLA, comparso con delega, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi;
udito l’Avvocato ERCOLE FORGIONE, difensore dei resistenti, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi.
FATTI DI CAUSA
1. Oggetto del ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 17 ottobre 2016, che ha rigettato gli appelli proposti da G.C. avverso le sentenze del Tribunale di Milano n. 5376 del 9 gennaio 2013 e n. 11989 del 27 ottobre 2015, e nei confronti di C.F., C.C., C.G., C.R., in qualità di eredi di Co.Gu., di C.L., di T.M.C., di M.C., nonché nei confronti di Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood e nel contraddittorio con il Pubblico Ministero; ha condannato l’appellante al pagamento di Euro 4.000,00 nei confronti di ciascuna parte costituita, per lite temeraria, oltre che alle spese di lite, ed ha revocato l’ammissione di G.C. al patrocinio a spese dello Stato.
1.1. Nel giudizio introdotto da G.C. per l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno sito in *****, con sovrastante capannone, l’attrice aveva proposto, in via incidentale, querele di falso avverso: a) il rogito di compravendita di terreno in data 4 luglio 1994, a firma notaio G.M., intervenuto tra Co.Gu., C.L. ed B.A., quali alienanti, e M.C. e T.R., quali acquirenti; b) il rogito di compravendita in data 4 giugno 2001, a firma notaio F.S., intervenuto tra T.M.C., erede di T.R., e M.C.; c) la scrittura privata in data 16 novembre 1995, denominata preliminare di compravendita, intervenuta tra T.R. e l’attrice G.C..
1.2. Con la sentenza parziale n. 5376 del 2013, il Tribunale di Milano rigettò le querele di falso avverso i rogiti sopra indicati, e con la sentenza definitiva n. 11989 del 2015 rigettò la querela di falso avverso la scrittura privata datata 16 novembre 1995.
2. La Corte d’appello ha confermato entrambe le decisioni.
2.1. Avuto riguardo alla sentenza definitiva, la Corte d’appello ha escluso che il Tribunale fosse incorso in violazione delle norme in tema di ricusazione, rilevando, per un verso, che non risultava presentata alcuna istanza di ricusazione da parte della Onlus intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, e, per altro verso, che l’istanza di ricusazione formulata dall’appellante in comparsa conclusionale del 20 luglio 2015 fosse irrituale, in quanto tardiva oltre che non proposta autonomamente.
2.2. La stessa Corte ha escluso che la mancata liquidazione del compenso al CTP dell’attrice-appellante concretasse violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, sul duplice rilievo che la relativa istanza non risultava formalizzata né in via telematica né con atto depositato in cancelleria, e che il procedimento relativo all’accertamento dell’autenticità della firma apposta sulla scrittura privata datata 16 novembre 1995 non si era concluso al momento della asserita richiesta di liquidazione, poiché il Tribunale aveva rimesso la causa in istruttoria per un supplemento di CTU. Ha ritenuto inoltre che non sussistesse collegamento tra l’asserita mancata liquidazione della CTP e la lesione del diritto di difesa della querelante, tenuto conto che la predetta aveva scelto di non partecipare al nuovo accertamento, pure oggetto di contestazione.
2.3. La Corte territoriale ha ritenuto prive di fondamento le censure alla CTU disposta in sede di rinnovazione, con riferimento sia alla mancata nomina di un collegio di periti, sia alla metodologia seguita dal perito incaricato, sia alla congruità ed esaustività dell’esito dell’elaborato, ed ha rilevato l’inammissibilità della querela di falso proposta dall’appellante avverso l’elaborato peritale, in quanto atto privo di pubblica fede.
2.4. Quanto alla denunciata falsità ideologica della scrittura privata del 1995, la Corte d’appello ha rilevato che la questione dell’abusivo riempimento non era stata dedotta nel giudizio di primo grado, ed era comunque incompatibile con la tesi sostenuta dalla querelante della falsità materiale della sottoscrizione.
2.5. Avuto riguardo alla sentenza parziale, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili le querele di falso aventi ad oggetto i rogiti rispettivamente del 1994 e del 2001, perché finalizzate a dimostrare la natura simulata degli atti di compravendita. Del pari inammissibile è stata ritenuta la querela di falso che aveva ad oggetto il parere espresso dal PM in data 14 dicembre 2014, e che era stata formulata in comparsa conclusionale.
2.6. La Corte territoriale, infine, ha condannato l’appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, con riferimento al giudizio di appello, stante la manifesta infondatezza delle tesi sostenute con i gravami e l’uso defatigatorio dello strumento della querela di falso, disponendo altresì la revoca dell’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato per colpa grave, consistita nell’avere instaurato il giudizio di impugnazione articolando motivi infondati e pretestuosi.
3. G.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ai quali resistono, con autonomo controricorso, T.M.C. e C.L.. Non hanno svolto difese in queste sede gli altri intimati.
In data 25 febbraio 2020, con istanza al Primo Presidente, la ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse assegnato alle Sezioni Unite per la risoluzione di questione di massima di particolare importanza sulla compatibilità del rito camerale con la Costituzione, con il Trattato UE, con la Carta dei diritti fondamentali UE e con la CEDU.
Con provvedimento in data 28 febbraio 2020 il Primo Presidente ha rigettato l’istanza e rimesso il fascicolo a questa Sezione.
In prossimità della camera di consiglio del 26 giugno 2020, alla quale erano stati rinviati i ricorsi già fissati per il 10 marzo 2020 e non trattati a causa dell’emergenza sanitaria, la ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio del ricorso alla pubblica udienza con contestuale-subordinata istanza di astensione-ricusazione.
Il Collegio ha disposto la rimessione ed il ricorso è stato chiamato in decisione all’odierna udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale si deve rilevare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 1, per mancato deposito della documentazione comprovante l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
2. Si legge nell’epigrafe del ricorso che l’avv. Fantini rappresenta la sig.ra G. “giusta procura speciale in calce al presente atto, nonché in forza di delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal Consiglio dell’Ordine di Milano in data 11 febbraio 2016, valida per tutti i gradi di giudizio, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75 e da costante giurisprudenza di legittimità” (in nota è richiamata Cassazione n. 8723 del 2012).
Nella parte conclusiva del ricorso (pag. 60), il difensore ha dichiarato che il valore della causa è indeterminato e che il relativo contributo unificato “va iscritto a debito, in forza di delibera in atti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
3. Diversamente da quanto dichiarato in ricorso, agli atti non è stato reperito il citato provvedimento in data 11 febbraio 2016, ma soltanto l’istanza in data 21 dicembre 2016 con la quale la ricorrente ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione.
4. Risulta poi dalla sentenza impugnata che la Corte d’appello ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 (T.U.S.G.), ritenendo che l’appellante avesse agito con colpa grave.
4.1. Come espressamente previsto dal medesimo art. 136, comma 3 la revoca disposta ai sensi del comma 2, ha effetto retroattivo, ed e’, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, immediatamente efficace, trattandosi di provvedimento autonomo rispetto alla sentenza che lo contiene (ex plurimis, Cass. 06/12/2017, n. 29228).
Detto provvedimento può essere contestato soltanto con lo specifico rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 170 TUSG (ex plurimis, Cass. n. 29228 del 2017, cit.; Cass. 06/12/2017, n. 29144; più di recente, Cass. 28/07/2020, n. 16117), ed acquista definitività a seguito della mancata opposizione o del rigetto della stessa.
4.2. Nella fattispecie, la ricorrente non ha allegato né provato che il provvedimento di revoca pronunciato dalla Corte d’appello sia stato impugnato, essendosi limitata a dichiarare di avere reiterato la richiesta di ammissione al competente Consiglio dell’Ordine. Si deve ritenere, pertanto, che il provvedimento di revoca sia definitivo.
4.3. Ciò comporta che non può trovare applicazione il principio enucleato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75 espressamente invocato dalla ricorrente, in forza del quale l’efficacia dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato permane per ogni grado e fase del giudizio. L’ammissione al beneficio ottenuta a suo tempo dalla ricorrente è stata travolta, con effetto ex tunc, dalla revoca contenuta nella sentenza d’appello.
4.4. In linea generale, peraltro, argomentando dalla disposizione contenuta nell’art. 120 TUSG, questa Corte Suprema ha affermato che l’art. 75 cit. opera in sede di impugnazione soltanto nel caso in cui la parte ammessa al beneficio non sia risultata soccombente nel giudizio di merito, diversamente rendendosi necessario un nuovo provvedimento di ammissione, basato sulla rivalutazione dei presupposti di ammissione al beneficio nella prospettiva dell’impugnazione che la parte rimasta soccombente intende proporre (v. Cass. 06/07/2020, n. 13894; Cass. 30/04/2019, n. 11470).
5. La constatata assenza nell’odierno giudizio (come da certificazione della cancelleria di questa Corte) di un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, impone l’applicazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 1, che prevede l’improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell’indicato provvedimento entro il termine fissato nel medesimo art. 369, comma 1.
6. La norma processuale, pure testualmente riferita al precedente regime del cd. gratuito patrocinio, presidia tutt’ora la regolarità dei ricorsi per cassazione introdotti da soggetti che dichiarano di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
In senso conforme si richiama la sentenza delle Sezioni Unite 20/01/2014, n. 1009 che, decidendo su un ricorso per revocazione, ha ritenuto la norma inapplicabile al regolamento preventivo di giurisdizione sul rilievo che l’istanza ex art. 41 c.p.c. introduce una “fase incidentale” del procedimento nel corso del quale viene proposta, sicché l’onere di deposito deve ritenersi assolto qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito, come nella specie avvenuto.
7. Non risulta applicabile al caso in esame il principio affermato da Cassazione 31/05/2012, n. 8723 – anche richiamata dalla parte ricorrente – secondo cui “il mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito patrocinio non è causa di inammissibilità del ricorso, considerato che nei gradi di merito ne è stata accertata l’esistenza e che l’efficacia del decreto di ammissione si estende a tutti i gradi del giudizio” (pag. 16).
In quel giudizio, la questione della regolarità del ricorso è stata risolta sulla base dell’accertamento in concreto dell’esistenza e perdurante efficacia ex art. 75 TUSG del provvedimento con cui la parte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei gradi di merito, mentre nel giudizio odierno il provvedimento di ammissione al beneficio che era valso per i giudizi di merito è stato revocato con efficacia retroattiva.
8. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021